Come ogni estate ampio spazio alle polemiche sui turisti che rubano sabbia e conchiglie nelle spiagge, che parcheggiano nelle dune, che pescano ricci o pesce in aree marine protette, che raccolgono stelle marine o pinne nobilis per le foto, che imbrattano scogli o lasciano rifiuti nella nostra meravigliosa e inestimabile Sardegna.

Tutto molto giusto, da condannare senza nessuna attenuante e con grande risonanza per dare il giusto esempio.

Però io giro molte spiagge, vivo molto il mare, osservo tanto. E spesso mi fermo a spiegare ai turisti che è un reato portarsi a casa un souvenir.

Parecchie volte rimangono sorpresi, perché non erano informati, perché non sapevano, perché non immaginavano.

Eppure spesso sono turisti scafati, che magari sono stati a Cuba, alle Maldive o in Kenya e sanno che un souvenir come quelli che allegramente portano via dalla Sardegna gli può costare molto caro.

Il motivo è semplice: le regole le conoscono in pochi e le rispettano in pochissimi.

Perché se c’è un problema di turisti maleducati c’è anche un problema di residenti al di sopra della legge, che magari sono pronti a indignarsi per l’articolo sul giornale ma non rispettano le regole più elementari e di buonsenso.

In questo disprezzo della cosa pubblica, del calpestare i beni comuni e nell’arroganza di chi si sente padrone intoccabile a casa propria l’esempio che forniamo è deprimente.

Quello che abbiamo è di tutti e di nessuno, per questo dobbiamo fare in modo di preservarlo.

Dare il buon esempio è il primo passo, vigilare e farlo notare a chi non rispetta le regole è il secondo, denunciare l’ultimo.

Proviamo a cambiare l’inerzia delle cose, proviamo a spiegare ai turisti che quella spiaggia, quelle conchiglie, quelle dune è dovere comune lasciarle al loro destino naturale.

Siamo ospiti in questa terra, meglio se lo siamo in maniera educata.

Mi chiedo: quanti dei miei conterranei conoscono le ordinanze balneari della Regione e dei Comuni? Forse non c’è sufficiente informazione, questo può anche essere.

Magari sarebbe utile un vademecum plurilingue per turisti da dare al loro arrivo, con semplici infografiche in cui si spiegano le regole e le sanzioni.

Tutto molto vero, molto giusto.

Nel frattempo, per iniziare, leggiamo per esempio uno stralcio dell’ORDINANZA BALNEARE 2019 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO). Così evitiamo di dire anche noi sorpresi che non eravamo informati, non sapevamo, non immaginavamo.

Stralcio della Ordinanza Balneare 2019 (Disciplina delle Attività esercitabili sul Demanio Marittimo)

PRESCRIZIONI ESTESE ALL’INTERO TERRITORIO DELLA SARDEGNA SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI

È VIETATO lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

È VIETATO lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

È VIETATO occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;

È VIETATO l’abbandono, l’interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali (compresi i mozziconi di sigaretta, contenitori e bicchieri in plastica ect.) sia pure contenuti in buste al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l’ambiente marino;

È VIETATO campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;

È VIETATO creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti diversamente abili;

È VIETATO transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, altri mezzi specificamente autorizzati ed i mezzi di cui al precedente articolo 1 lett. g). Tale divieto vige per tutto l’anno solare. E’ sempre vietata la sosta e/o l’occupazione, ancorché temporanea, nonché il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell’area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l’attraversamento;

È VIETATO praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc…) senza previo avviso di delimitazione degli spazi in modo tale da evitare danno, molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi e comunque ad una distanza superiore a mt. 15 dalla linea di battigia. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dalle Amministrazioni Comunali – sui quali grava comunque l’obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento, compreso l’eventuale utilizzo di reti leggere di protezione orizzontali e/o verticali con l’obbligo di non ostruire l’accesso al mare e di rimozione a fine stagione balneare, per prevenire ogni danno a terzi, oltre a stipulare apposita polizza assicurativa) – e coerentemente con le esigenze di tutela derivanti dall’attuazione del precedente art. 1 lettere c), f) e g).In tale ipotesi, e ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 2 lett. a), se non espressamente previsti nei piani di salvamento collettivi e/o individuali, i concessionari e le Amministrazioni comunali sono tenute a verificare la dotazione di un defibrillatore semi automatico funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco, da ubicare ogni due/tre postazioni di salvamento per i piani collettivi ed ogni postazione per i piani individuali, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati, in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità relative all’uso della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso;

È VIETATO durante la stagione balneare estiva, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio salvo quanto più avanti descritto. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), nonché le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto per il salvamento (della Società Nazionale di Salvamento) per il conduttore rilasciato dall’ U.C.I.S. Unità Cinofile Italiane di soccorso, nonché le altre scuole nazionali per le unità cinofile da soccorso equiparate, compresa la Federazione Italiana salvamento acquatico F.I.S.A e alle unità cinofile munite di Brevetto CISOM ed ai loro allievi nel periodo di formazione ed allenamento. Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell’Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Si precisa che durante la stagione balneare estiva prima delle ore 8:00 del mattino e dopo le ore 20:00 della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio cane, in tutte le spiagge del territorio regionale, dovranno essere comunque assicurate il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantita attraverso l’utilizzo delle apposite attrezzature la pulizia dell’area occupata o attraversata con l’asporto delle eventuali deiezioni dell’animale.

Le Amministrazioni comunali potranno, anche in forma consorziata fra comuni costieri limitrofi e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l’accesso anche agli animali. Le Amministrazioni comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali rispettino l’ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e ss.mm.ii. e l’ulteriore normativa vigente in materia. Le Amministrazioni comunali potranno autorizzare i concessionari che lo richiedano, ad attrezzare, con opere leggere e di facile rimozione, da posizionare all’interno del perimetro in concessione, apposite aree per animali d’affezione (cani e gatti) in armonia con le prescrizioni dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. Tali zone dovranno essere individuate in modo da non arrecare danno e disturbo. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L’accesso è comunque consentito solo agli animali in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie. I titolari di concessione demaniale possono, comunque, consentire l’accesso ai propri stabilimenti balneari, di animali d’affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantire la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza e tutela dell’animale, nonché per la pulizia dell’area occupata (compreso l’asporto di materiali inquinanti). Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli animali sono responsabili del comportamento dei medesimi a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 2052 del codice civile e che sui concessionari grava l’obbligo di garantire spazi e attrezzature adeguate nonché di vigilanza sul puntuale rispetto della normativa innanzi citata;

È VIETATO utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;

È VIETATO organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc…) senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente; qualora le attività di intrattenimento prevedano il montaggio di strutture gonfiabili e/o attrezzature di altezza superiore ai 4 mt ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, degli intrattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968, il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia;

È VIETATO spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;

È VIETATO asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell’arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);

È VIETATO utilizzare sapone e shampoo;

È VIETATO introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigentinorme di sicurezza;

È VIETATO effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull’arenile, sia in mare;

È VIETATO effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;

È VIETATO sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

È VIETATO pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc…) nelle zone destinate alla balneazione, dall’alba al tramonto;

È VIETATO accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale, etc.);

È VIETATO la balneazione, l’ormeggio e l’ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E’ consentita la sosta all’interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l’imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;

È VIETATO per la tutela degli ambiti dedicati alla balneazione il posizionamento di gavitelli negli specchi acquei prospicienti le spiagge o le coste rocciose entro i limiti delle acque destinate alla balneazione, stabiliti nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti.

A favore dei titolari di concessione demaniale, per le sole finalità di sicurezza e salvamento a mare, può essere autorizzato, nello specchio acqueo antistante l’area concessa, entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione, il posizionamento stagionale di gavitelli (massimo due) per l’ormeggio di unità di salvamento.Oltre i limiti delle acque dedicate alla balneazione può essere rilasciata specifica concessione per il posizionamento stagionale di un gavitello per l’ormeggio di unità da diporto destinate ad attività di diving.

In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire:

  •  esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno;
  • esclusivamente a piedi o con l’uso di veicoli a spinta manuale o a propulsione elettrica, di ridotte dimensioni e, se trattasi di area marina protetta, previa acquisizione del parere favorevole dell’Ente gestore della medesima;
  • senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
  • nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;
  • solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 68 del codice della navigazione.

È vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acquei entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione.

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insopportabile

Ne ho le scatole piene, ma con eleganza.

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