Ecco la bozza di #artbonus (via http://www.tafter.it/2014/05/22/decreto-artbonus-rivoluzione-fiscale-nel-sistema-culturale-italiano/)

 

15 maggio

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO

TITOLO I

MISURE  URGENTI  PER  LA   TUTELA  DEL  PATRIMONIO   CULTURALE   E  LO SVILUPPO DELLA CULTURA

TITOLO II

MISURE    URGENTI    A     SUPPORTO    DELL’ACCESSIBILITÀ    DEL     SETTORE CULTURALE E TURISTICO PER EXPO 2015

TITOLO III

MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

1

 

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza, anche in vista dell’imminente Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, di porre immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, con particolare riguardo all’area archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta e alle aree colpite da eventi calamitosi come la Regione Abruzzo e la città de L’Aquila;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuove l’imprenditorialità turistica e di favorire la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonché di assicurare il potenziamento dell’offerta turistico-culturale italiana in vista di EXPO 2015, anche mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e l’urgenza di assicurare, nell’ambito della più ampia politica di revisione della spesa, l’organica tutela di interessi strategici sul piano interno e internazionale, tramite interventi sulla organizzazione, sui procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia italiana del turismo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del………..

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali

emana il seguente decreto-legge

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TITOLO I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA

NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

Art. 1 (Misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale)

  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei tre periodi d’imposta successivi a
    quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di
    beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
    pubblica e/o a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che
    senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per la realizzazione di
    nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti, non si applicano le
    disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del
    testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
    dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nei limiti del 20 per cento del reddito
    imponibile, nella misura del:

a)                   65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

b)        50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  1. H credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è ripartito tre quote annuali di pari
    importo. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre
    2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile
    esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio sull’andamento della fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1 per ciascun periodo d’imposta. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 provvedono a dare pubblica comunicazione, anche con una apposita sezione nei propri siti web istituzionali, l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, la loro destinazione e l’utilizzo delle stesse. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  5. L’articolo 12 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 si provvede

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Art. 2

(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la

realizzazione del Grande Progetto Pompei)

1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni:

a)       il Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, può avvalersi dei poteri previsti dall’articolo 20, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo;

b)       la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 è elevata a 3,5 milioni di euro;

“cj non si applicano le disposizioni in materia di controllo a campione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, né le disposizioni in materia di costo del personale di cui all’articolo 82, comma 3-bis, del medesimo Codice”;

d)   in deroga alla disposizione dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda neppure nell’ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l’amministrazione applica le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l’appalto all’impresa seconda classificata;

e)    è sempre consentita l’esecuzione di urgenza di cui all’articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che, ai sensi del medesimo articolo 11, comma 9, ultimo periodo, la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell’articolo 153 del decreto del Presidente ella Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario, sotto le riserve di legge, ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

f)  il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il responsabile
unico del procedimento al fine di garantire l’accelerazione degli interventi e di superare
difficoltà operative che siano insorte nel corso degli interventi medesimi;

g)   in deroga all’articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in
variazione del progetto sono elevate al trenta per cento.

2. H comando del personale presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto

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2013, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell’amministrazione di appartenenza.

  1. Resta fermo il disposto dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
  2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 {Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta)

  1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell’intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino “all’inglese”, l’Oasi di San Silvestro e l’Acquedotto Carolino, con l’obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un responsabile unico del Progetto. Il responsabile è nominato tra esperti di comprovata competenza, anche provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.
  2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il responsabile di cui al comma 1, consegnatario unico dell’intero complesso, svolge i seguenti compiti:

 

a)   convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;

b)        coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di tutte le attività in essere negli spazi del complesso della Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1 ;

e) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l’uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);

d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d’intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l’Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione degli spazi del complesso della Reggia e delle relative destinazioni, con l’obiettivo di restituire il sito alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il
    compenso del responsabile del Progetto e ne sono ulteriormente specificati i compiti
    nell’ambito di quelli indicati al comma 2. All’onere derivante dal presente comma 3 si
    provvede, nei limiti di 60.000 euro, ai sensi dell’articolo….

Art. 4 (Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)

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1. Il comma l-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto “I-ter”. Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell’art. 70 del decreto legislativo 59 del 26 marzo 2013 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno è aggiunto, in fine al medesimo comma, il seguente periodo: “In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell ‘intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell ‘attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto’/

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e

funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  nel comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, come convertito in legge 29 giugno 2010, n.100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l’assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del C.C.N.L. e ferma restando l’applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro”;

b)il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all’esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l’applicazione dell’articolo  72,  comma 11,  del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.   112,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prendendo a riferimento i requisiti di accesso al pensionamento anteriori alla disciplina dell ‘articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d’idoneità finalizzata all’individuazione dell’inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales. “;

e) nel comma 15, alinea, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

d)   nel comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 14 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367.”;

e)il comma 16 è sostituito dal seguente:

“16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367″;

f)  nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l’indennità di contingenza”.

g)dopo il comma 21, è inserito il seguente:

“21-bis. Nell’ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all’unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.

2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale d’Italia, la “Fondazione Teatro dell’Opera di Roma” assume il nome di Fondazione “Teatro dell’Opera di Roma Capitale”.

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  1. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovo statuto con le modalità e nei termini previsti nell’articolo 11 del decreto- legge n. 91 del 2013, così come modificato dal comma 1 della presente disposizione, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera g).
  2. Il trattamento economico dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, ove previsti dai rispettivi ordinamenti, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Sono abrogati:

 

a)        l’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

b)   i commi 326 e 327 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  1. H fondo di rotazione di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013,
    n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per
    l’anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
    riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8
    aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando
    la dotazione per l’anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle
    province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli
    finanziari e sanitari”. Al fine dell’erogazione delle risorse di cui al presente comma si
    applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del
    2013.

8. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 del presente
articolo, si provvede…………………………

Art. 6 (Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione

cinematografica ed audiovisiva)

  1. All’articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: “euro 5.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “dieci milioni di euro” e le parole: “opera filmica” sono sostituite dalle seguenti: “impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d’imposta”.
  2. H termine di cui al comma 4 dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito da “30 giugno 2014”, e, in fine al medesimo comma, è aggiunto il seguente periodo: “Con il medesimo decreto previsto nel presente comma, è definito altresì il limite massimo annuale da riservare al beneficio previsto dall’articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse complessive di cui al comma 3.”.

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3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 (Disposizioni urgenti per l’istituzione della Capitale italiana della cultura)

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana “Capitale Europea della Cultura 2019”.
  2. I progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 5 milioni di euro annui. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

Art. 8 (Misure urgenti per il finanziamento e il sostegno dei beni e delle attività culturali)

  1. L’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
    modificazioni è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 2 per cento delle risorse previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell ‘ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali.”.

  1. All’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni,
    dopo il comma 4-bis e aggiunto il seguente:

“4 ter) Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare progetti di attività culturali, elaborati da enti locali nelle periferie urbane. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle risorse riferite all’anno 2013. “.

  1. All’articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
    nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
    legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, sono apportate le
    seguenti modifiche:

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a)        al comma l-bis, dopo le parole “di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68” sono aggiunte le seguenti parole “e il 10 per cento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

b)   il comma 10 è sostituito dal seguente: “70. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento al Ministero dell ‘interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica, e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per assicurare la tutela del patrimonio culturale della Nazione”.

 

  1. Nell’ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il “Fondo 1000 giovani per la cultura” previsto dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, è rifìnanziato con stanziamento pari a 2,5 milioni di euro per il 2015 e a 2.5 milioni di euro per il 2016.
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è pari al dieci per cento.
  3. All’onere di cui ai commi 4 e 5 si provvede……………..

TITOLO II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE

CULTURALE E TURISTICO PER EXPO 2015

Art. 9 (Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione

degli esercizi ricettivi)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due anni d’imposta successivi, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 50.000 euro nei tre anni d’imposta, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 6 del presente articolo.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative all’acquisto di siti e portali web, inclusa l’ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile; di programmi informatici integrabili all’interno di siti web e dei social media per automatizzare il processo di prenotazione e vendita diretta online di servizi e pernottamenti e per potenziarne la distribuzione sui canali digitali favorendo l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra ricettivi; di servizi di comunicazione e marketing per generare visibilità e opportunità commerciali sul web e su social media e comunità virtuali;  di

10

 

applicazioni per la promozione delle strutture, dei servizi e del territorio e per la relativa commercializzazione; di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi, pernottamenti e pacchetti turistici sui siti e piattaforme web specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; di servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per l’utilizzo degli strumenti e per la conoscenza delle tecniche di promozione e commercializzazione online, nonché per le spese di progettazione e gestione di campagne pubblicitarie online, inclusi acquisti di spazi e pubblicitari; di servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per tutto quanto previsto dal presente comma.

  1. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei
    limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre

2013,  relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di
versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia.

  1. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al benefìcio nel rispetto del limite di cui al comma 6, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. In conformità di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le strutture ricettive aventi sede legale nel territorio nazionale, che consentano il pagamento delle transazioni mediante modalità elettronica, possono effettuare la vendita diretta di servizi turistici attraverso il proprio sito web ovvero le proprie applicazioni al prezzo più conveniente per il cliente. Ogni eventuale diversa pattuizione stipulata dalle strutture con intermediari è nulla.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta

2014,  2015 e 2016, si provvede ………  Dall’attuazione del comma 5 non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

(Misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica

e istituzione della Italy Tourist Card,)

1. Le Regioni, al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, provvedono, secondo i

il

 

rispettivi ordinamenti, a introdurre negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale clausole idonee a stabilire, secondo le modalità previste dall’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all’utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica di provata affidabilità e realizzato secondo standard operativi internazionali, integrabile all’interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello nel territorio nazionale.

  1. Per migliorare il servizio di biglietteria mediante potenziamento della bigliettazione elettronica automatizzata e della biglietteria telematica di provata affidabilità e realizzato secondo standard operativi internazionali di istituti e luoghi della cultura, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le altre amministrazioni competenti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, nei propri regolamenti o negli atti di affidamento in concessione del servizio di biglietteria dei siti e dei musei, clausole idonee a stabilire l’obbligo per l’amministrazione od ente o per il concessionario del servizio di istituire e fornire all’utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica integrabile all’interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello.
  2. Al fine di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita gara pubblica, affida in concessione l’ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del Turista in Italia, denominata Italy Tourist Card. La Italy Tourist Card deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, e di disporre di agevolazioni per l’acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del made in Italy. A tal fine, il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  3. Sulla base di appositi accordi con le Regioni e gli enti territoriali e locali, la Italy Tourist Card può essere emessa anche per specifiche destinazioni e città.

5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

(Disposizioni urgenti relative ai compiti della Fondazione di Studi Universitari e di

Perfezionamento del Turismo, alfine di istituire il Laboratorio straordinario dell’ospitalità

italiana ITLAB e per lo svolgimento del concorso nazionale start-up “Ospitalità Italiana “)

1. La Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento del Turismo, di cui all’articolo 67 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ridenominata “Fondazione Laboratorio dell’Ospitalità Italiana”, è posta sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in conformità e aggiuntivamente ai compiti ad essa già assegnati dalla citata disposizione:

a) in collaborazione con gli enti locali e territoriali, raccoglie e codifica le informazioni disponibili relative al patrimonio culturale, paesaggistico e monumentale depositato presso Amministrazioni ed enti centrali e periferici. Allo scopo, è istituito presso la Fondazione un apposito laboratorio straordinario dell’Ospitalità italiana, denominato ITLAB, che si avvale,

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per 24 mesi, di 100 laureati selezionati tramite concorso, tra giovani di età non superiore a 27 anni, che abbiano riportato una votazione di laurea di almeno 110/110 in ingegneria, architettura, archeologia, scienze forestali e geologia;

b) in base ai dati raccolti ed ordinati ai sensi della lettera a), redige e trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in tre fasi progressive, rispettivamente entro il 31 dicembre 2014, il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015, un master pian delle infrastrutture turistiche, ivi incluse strade consolari, ferrovie, piste ciclabili, circuiti culturali, paesaggistici, enogastronomici, e dei relativi servizi, e predispone cinque progetti pilota per l’elaborazione dei progetti imprenditoriali di cui al comma 2.

  1. Sulla base delle fasi del master pian di cui al comma 1, lettera b), entro venti giorni
    dalla loro ricezione, trascorsi i quali esse si intendono comunque approvate, la Fondazione,
    sulla base dei progetti pilota già elaborati, indice il concorso nazionale start up “Ospitalità
    Italiana”, per la selezione di complessivi 500 progetti imprenditoriali per la valorizzazione e
    gestione del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale, e per la realizzazione e
    commercializzazione di nuovi prodotti e servizi turistici.
  2. Nell’articolo 67 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, al comma 1, le parole: “avente sede in una
    delle Regioni di cui all’obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto” sono soppresse.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Fondazione di cui al comma 1 provvede alle modifiche statutarie conseguenti alle previsioni del presente articolo, approvate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli organi della Fondazione restano in carica fino all’approvazione delle modifiche statutarie. Il comma 4 dell’articolo 67 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è soppresso.
  4. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12 {Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)

  1. H Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dei beni e
    delle attività culturali e del turismo e sentita la Conferenza Stato-regioni, adotta, entro 90
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano straordinario della mobilità
    turistica, che favorisce la raggiungibilità e fruibilità del patrimonio culturale con particolare
    attenzione ai centri minori ed al sud Italia.
  2. Per promuovere la realizzazione circuiti nazionali di eccellenza a sostegno
    dell’offerta turistica e del sistema Italia in occasione di EXPO 2015 e accelerare il rilascio da
    parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla-osta, autorizzazioni,
    licenze e/o atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attività culturali
    e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di
    servizi ai sensi dell’art. 14 ss. della legge n. 241 del 1990.
  3. All’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “/’/ 31 ottobre 2014″, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio. “.
  4. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13

 

TITOLO III

MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE

DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO

Art. 13 (Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici)

  1. Per garantire la conclusione dei procedimenti di tutela, in circostanze di particolare importanza e in presenza di contrasti tra i diversi uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo coinvolti nel procedimento di rilascio di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati da parte degli uffici stessi e/o tra questi ultimi e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, la Direzione generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo competente per materia può formulare richiesta motivata all’ufficio periferico, entro il termine perentorio 7 giorni dall’avvenuta conoscenza del rilascio o del diniego dell’atto di assenso, di riesaminare la decisione e pronunciarsi nuovamente entro il termine perentorio di 7 giorni. Resta fermo il termine di durata complessiva dei lavori della conferenza dei servizi, di cui all’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. La procedura di cui al primo periodo si applica anche nel caso di dissenso espresso da parte degli uffici periferici in sede di conferenza di servizi.
  2. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)           al comma 4, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “il termine di efficacia dell ‘autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell ‘intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato'”;

b)    al comma 9, i primi due periodi sono soppressi; il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.

  1. Al fine di una maggiore semplificazione e razionalizzazione delle norme sulla
    riproduzione di beni culturali e beni paesaggistici, al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
    di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate
    le seguenti modificazioni:

a)        al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola “pubblici” sono aggiunte le seguenti: “o privati” e dopo la parola “valorizzazione” sono aggiunte le seguenti: “, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto”;

b)   all’articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Sono in ogni caso libere, alfine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi;

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2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale”.

  1. Le Regioni, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono individuare i beni paesaggistici presenti nel loro rispettivo territorio ai quali applicare il regime previsto per i beni culturali dagli art. 106 ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In sede di Conferenza Stato-Regioni, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è regolato il riparto dei proventi derivanti dal pagamento dei relativi canoni.
  2. Al fine di rendere più semplice ed efficace la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modifiche del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni:

 

a)        la lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 122 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/2004, è soppressa;

b)   al comma 1 dell’art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/2004, primo periodo, le parole “quarantanni” sono sostituite da: “trent’anni”.

  1. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica.

Art. 14

(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici

alfine di favorire l’imprenditorialità turistica)

  1. L’avvio e l’esercizio delle strutture turisti co-ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  2. Al fine di favorire la nascita di nuove iniziative turistiche, ivi incluse la realizzazione di circuiti di accoglienza e di sistemi di ospitalità diffusa, gli immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, ivi inclusi case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni, caserme e fari, possono essere concessi in uso gratuito, anche mediante ricorso all’istituto della finanza di progetto, a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni. Il termine di durata della concessione non potrà essere superiore a sette anni, salvo rinnovo.
  3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo e per il rilancio dei musei)

1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e al fine di assicurare l’unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a séguito del verificarsi di

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eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d’emergenza, all’articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:

a)       il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro.

b)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d’emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare i propri uffici esistenti nelle aree colpite dall’evento calamitoso, fermo rimanendo la dotazione organica complessiva.”

 

  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l’elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono di regola, in forma diretta, i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’art. 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sono abrogati gli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all’attuazione del comma 2.
  3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16 (Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di

16

 

un piano di revisione dell’utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato.

  1. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di
    grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei
    beni e delle attività culturali e del turismo promuove procedure di mobilità con il passaggio
    diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni
    pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che
    presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per
    ragioni funzionali o finanziarie. Tali procedure possono interessare in particolare profili con
    competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio
    avviene previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero previa conferma
    della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell’amministrazione di
    provenienza.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si
    provvede

Art. 17 (Trasformazione di ENIT-Agenzia nazionale del turismo in AGIT (Agenzia Italia Turismo) e

liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)

  1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo, d’ora in avanti: Agenzia, è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’Agenzia assume la nuova denominazione di AGIT-Agenzia Italia Turismo.
  2. AGIT, nel perseguimento della missione di promozione nazionale del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.
  3. L’AGIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale,
    contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di
    amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme
    di diritto privato. L’AGIT stipula convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri enti
    pubblici.
  4. L’AGIT succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di ENIT, che prosegue nell’esercizio delle sue funzioni fino all’adozione dello statuto ai sensi dal comma 5. Fino all’insediamento degli organi dell’Agenzia e al fine di agevolare il processo di trasformazione, le funzioni dell’organo collegiale di amministrazione dell’ENIT sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo si provvede all’approvazione del nuovo statuto dell’AGIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell’AGIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

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  1. Lo statuto dell’AGIT definisce i compiti dell’Agenzia nell’ambito delle finalità di cui
    al comma 2 e prevede, tra l’altro, l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle
    agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi
    competenti per il turismo in ambito regionale, senza alcun nuovo o maggiore onere per la
    finanza pubblica, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di
    cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso. Lo
    statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal
    presidente dell’AGIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e
    del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
    Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto provvede alla
    disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata,
    nonché dell’Osservatorio nazionale del turismo.
  2. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell’AGIT, sono definiti: a) gli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell’ambito della missione ad essa affidata ai sensi e nei termini di cui al comma 2 del presente articolo; b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; e) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e/o regionali da accordare all’AGIT stessa; d) le strategie per il miglioramento dei servizi; e) le modalità di verifica dei risultati di gestione; f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all’AGIT, tra cui l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.
  3. Al personale dell’AGIT si applica, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell’ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario straordinario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell’AGIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all’AGIT medesima. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione e la soppressione delle sedi estere di ENIT.
  4. Dopo l’approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato
    in servizio presso ENIT assegnato ad AGIT può optare per la permanenza presso quest’ultima
    oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra
    pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
    funzione pubblica acquisisce dall’AGIT l’elenco del personale interessato alla mobilità e del
    personale in servizio presso ENIT non assegnato ad AGIT dal medesimo piano di
    riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le
    amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione. Con decreto del Ministro per la
    semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
    delle finanze, si provvede all’assegnazione del personale presso le amministrazione
    interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con
    il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l’inquadramento previdenziale di
    provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
    previsto nei contratti collettivi vigenti dell’amministrazione di destinazione.
  5. Per quanto non previsto dal previsto dal presente articolo, si applicano le
    disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300.

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  1. L’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il commissario straordinario di cui al comma 4 pone in liquidazione la Promuovi Italia S.p.A.
  2. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO IV NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 18 (Norme per la copertura finanziaria)

  1. L’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, è sostituito dal seguente: “77 rimborso è effettuato dalla Amministrazione dello Stato italiano, che affida entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il servizio in concessione a un operatore di servizi di pagamento, alle condizioni stabilite nella fattura emessa”. I proventi della concessione sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  2. Agli oneri di cui all’articolo 1, valutati in 1,8 milioni di euro per l’anno 2014, in 9,4 milioni di euro per l’anno 2015, in 17,2 milioni di euro per l’anno 2016, in 16,4 milioni di euro per l’anno 2017, e in 7,8 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede………………………………………………………………………….
  3. Agli oneri di cui all’articolo 2, pari a…., all’articolo , pari a…, all’articolo …, pari a…., si provvede, pari a…., all’articolo , pari a…, all’articolo …, pari a…., si provvede:

a)     quanto a euro…. per l’anno… mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal

comma 1 del presente articolo

b)    quanto a euro…. per l’anno… mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal

comma 2 del presente articolo e)    per le finalità di cui all’articolo …., quanto a… milioni di euro per l’anno 2014,

mediante ulteriore incremento delle aliquote di cui al presente articolo, comma

che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a … milioni di euro per

l’anno. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19 (Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  e  sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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TITOLO I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA

NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

Art. 1 (Misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione legislativa introduce meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali. La norma mira, analogamente a quanto già previsto in materia di efficienza energetica con i ed. eco-bonus (da ultimo, decreto legge n. 76 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013), a costituire un’unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche, superando l’attuale dicotomia, che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde.

Secondo la norma, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e/o a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti, è concesso, nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, un credito di imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nella misura del 65% (per il 2014 e il 2015) e del 50% (per il 2016).

L’intervento normativo, sul piano sistematico, non abroga le vigenti disposizioni di vantaggio fiscale già previste nella materia di che trattasi dal Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ma introduce una deroga temporanea triennale alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del citato TU.IR.

Il carattere di necessità ed urgenza è rappresentato dall’esigenza di dare una risposta immediata (o, comunque, la più celere possibile) alla sempre più diffuse e condivise convinzioni e istanze – emerse in tutte le sedi e in tutti i dibattiti sulla gestione dei beni culturali – di favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità dei privati, sia persone fìsiche, sia persone giuridiche, profit e no profit, al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale. Tale essenziale linea di azione del Governo, oltre che porsi in diretta attuazione del canone della sussidiarietà orizzontale, di cui all’articolo 118 della Costituzione, risponde alla sempre più urgente necessità di incrementare le risorse disponibili per fare fronte ai sempre più gravosi impegni economici legati alla conservazione e protezione del patrimonio culturale, in primis di quello pubblico, ossia dei beni comuni, demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici Tali funzioni essenziali di conservazione e di protezione sono messe a rischio dalla progressiva diminuzione delle risorse pubbliche disponibili, che non sempre consentono di adempiervi in modo tempestivo e puntuale. La concentrazione del rafforzamento del regime di vantaggio fiscale, introdotto dalla presente proposta normativa urgente, sui beni culturali pubblici, si traduce, conseguentemente, in una misura efficace di concorso al risparmio delle risorse pubbliche, poiché mira a sussidiare in modo significativo, fermo restando l’indefettibile impegno economico prioritario pubblico, lo sforzo del pubblico erario di garantire in modo adeguato le risorse a tali fini necessarie.

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Si prevede (comma 3) che per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e che (comma 4) al credito di imposta non si applicano i limiti di cui articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 3 prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali provvedono a dare pubblica comunicazione, anche con una apposita sezione nei propri siti web istituzionali, delle erogazioni liberali ricevute e della loro destinazione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il comma 4 dispone l’abrogazione dell’articolo 12 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni per agevolare donazioni di modico valore in favore della cultura, rivelatosi di difficile attuazione, soprattutto per la difficoltà di definire, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ivi previsto decreto attuativo volto a stabilire le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all’importo di euro diecimila) destinate ai beni e alle attività culturali. Nonostante la legge prevedesse, quali criteri prescrittivi di costruzione del decreto attuativo, quelli di massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato e di previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, lo schema di decreto attuativo redatto dalle amministrazioni, per insormontabili difficoltà legate alla impossibilità di incasso diretto da parte delle soprintendenze, avrebbe rischiato paradossalmente di introdurre per le donazioni di modico valore meccanismi ancor più complessi e di difficile applicazione di quelli, generali, validi per tutte le donazioni, ora previsti dall’articolo 42, comma 9, ultimi periodi, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in base ai quali le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, versate all’erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione, con la precisazione che le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite). Si è pertanto ritenuto, da un lato, che la riferita previsione del 2013 non fosse più necessaria, in quanto assorbita dalla introduzione della più favorevole disposizione di cui all’articolo 1 del presente decreto, relativa alle detrazioni fiscali per la tutela del patrimonio culturale e per lo sviluppo della cultura, dall’altro lato che fosse più semplice ed efficace prevedere l’individuazione di opportune strutture dedicate al fundraising nell’ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso il regolamento di riorganizzazione del Ministero.

RELAZIONE TECNICA da verificare con MEF

Agli oneri di cui all’articolo 1, valutati in 1,8 milioni di euro per l’anno 2014, in 9,4 milioni di
euro per l’anno 2015, in 17,2 milioni di euro per l’anno 2016, in 16,4 milioni di euro per
l’anno 2017, e in 7,8 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede…….

Art. 2

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(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la

realizzazione del Grande Progetto Pompei)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’articolo reca urgenti e necessarie disposizioni acceleratone finalizzate ad assicurare la pronta attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012. La straordinaria urgenza risiede nel fatto che la realizzazione del Grande Progetto Pompei, oltre che essere determinate per la corretta tutela del più importante sito archeologico italiano (e, forse, mondiale), costituisce un test ineludibile – sotto osservazione in tutto il mondo – della capacità dello Stato di attuare l’art. 9 della Costituzione. Accelerare la sua realizzazione è inoltre indispensabile per non perdere i finanziamenti europei di 105 milioni di euro.

Nel dettaglio, il comma 1 introduce misure acceleratone, in deroga alle previsioni del codice dei contratti pubblici del 2006, nel rispetto del diritto comunitario.

La lettera a) attribuisce al Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la facoltà di avvalersi dei poteri previsti dall’articolo 20, comma 4, secondo periodo del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura -Ufficio territoriale del Governo (ossia dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delegati per i progetti facenti parte del quadro strategico nazionale). Si rammenta che la citata disposizione attribuisce al commissario il potere di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’ articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l’obbligo, nei provvedimenti adottati, di indicazione delle principali norme cui si intende derogare. La norma prevede, deve sottolinearsi, la sola facoltà, non l’obbligo, di avvalersi di tali poteri derogatori. La disposizione in esame – che presenta la massima duttilità e ampiezza di range applicativo – fornisce al Direttore generale di progetto uno strumento aperto e molto efficace per poter far fronte a ogni evenienza e difficoltà operativa che dovesse insorgere nel corso dell’attuazione del Grande Progetto Pompei. L’intervento normativo è stato pensato a due strati o livelli di possibile rafforzamento e facilitazione dell’azione del Direttore generale di progetto: da un lato, con la suddetta disposizione, si pone l’organo straordinario nelle condizioni di poter scegliere di volta in volta come graduare l’intensità della specialità e della deroga necessarie al conseguimento degli obiettivi a mano a mano divenuti in concreto più urgenti, a seconda della natura e dell’entità degli ostacoli operativi che si dovessero frapporre al suo intervento. Le ulteriori disposizioni, contenute nel comma 2, definiscono, già a priori e in linea generale, indipendentemente dal ricorso – solo facoltativo – alle deroghe, alcuni minimi interventi e misure di semplificazione.

La lettera b) stabilisce che, anche ove il Direttore generale di progetto non si avvalga dei poteri di cui alla lettera a), la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 sia elevata a 3,5 milioni di euro (sempre, dunque, al di sotto della soglia comunitaria, che si attesta all’incirca sui 5.186.000,00 di euro).

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La lettera e) prevede, al fine dell’accelerazione delle procedure, l’omissione della fase di controllo a campione del possesso dei requisiti dei partecipanti, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, né le disposizioni in materia di costo del personale di cui all’articolo 82, comma 3-bis, del medesimo Codice. Tali fasi, infatti, occupano tempi molto lunghi e generano contenzioso spesso inutile, perché sollevato da ditte escluse che non avrebbero verosimilmente mai potuto conseguire l’appalto.

La lettera d) stabilisce che, in deroga alla disposizione dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati, o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda neppure nell’ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto, il contratto di appalto è risolto di diritto e l’amministrazione applica le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l’appalto all’impresa seconda classificata.

Secondo la lettera e), anche in deroga ai termini stand stili precontrattuale e contenzioso di cui ai comma 10 e 10-ter dell’articolo 10 del codice dei contratti pubblici, è sempre consentita l’esecuzione d’urgenza, atteso che ricorre ex lege nel caso del Grande Progetto Pompei il pericolo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell’articolo 153 del decreto del Presidente ella Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario, sotto le riserve di legge;

La lettera f) dispone che il Direttore generale di progetto possa revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento, al fine di garantire l’accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso degli interventi medesimi. Nei primi due anni di attuazione, infatti, è emerso che una delle cause di rallentamento è dipesa anche dall’eccessiva lentezza nell’operatività di alcuni RUP, che hanno sollevato dubbi e questioni interpretative non sempre necessari e pertinenti e hanno rallentato la realizzazione dei progetti e l’avanzamento dei cantieri. È indispensabile stabilire un controllo più diretto ed efficace del Direttore generale di progetto sulla conduzione dei singoli progetti e cantieri, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma dato.

La lettera g) eleva, infine, lo jus variandi della stazione appaltante, in corso di esecuzione degli interventi, al trenta per cento (rispetto alla soglia normale del venti e del dieci per cento), nei casi già previsti dall’art. 205, commi 2, 3 e 4, del codice dei contratti pubblici (comma 2: gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera nel suo insieme, non considerati varianti in corso d’opera, che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l’importo complessivo contrattuale; comma 3: varianti in aumento rispetto all’importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante; comma 4: varianti in corso d’opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per

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fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento).

Il comma 2 risolve un problema grave e urgente che si è verificato nella costituzione della struttura di supporto per il Direttore generale di progetto prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2013, che rischia di menomare l’efficacia di tale strumento, indispensabile per la buona risuscita del Grande Progetto Pompei: numerose amministrazioni di provenienza dei soggetti per i quali è stato richiesto, con il loro consenso, il comando previsto dalla legge, hanno rifiutato il previsto nulla osta, impedendo alla struttura di agire efficacemente. La norma, dunque, esclude la necessità di tale nulla osta per il comando del personale presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112.

Il comma 3 chiarisce, a scanso di indesiderati dubbi interpretativi, che restano ferme le misure acceleratone speciali già previste per il Grande Progetto Pompei dall’originaria norma del 2011 (articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75: riduzione della metà dei termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; previsione della sufficienza della progettazione preliminare per l’affidamento dei lavori compresi nel programma, in deroga all’articolo 203, comma 3 -bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; dichiarazione ex lege di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e possibilità di realizzazione in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente, degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all’esterno del perimetro delle aree archeologiche; semplificazioni per le sponsorizzazioni).

RELAZIONE TECNICA

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 (Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione, con carattere di necessità ed urgenza anche alla luce dei recenti eventi che hanno interessato l’edifìcio della Reggia di Caserta, identifica uno strumento straordinario per soddisfare un duplice scopo: restituire il complesso borbonico alla sua destinazione culturale e coordinare tutti i soggetti pubblici e privati che attualmente ne usano a vario titolo gli spazi.

Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza competente e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un responsabile unico del Progetto. Il responsabile unico del Progetto dura in carica fino al 31 dicembre 2014 ed è consegnatario dell’intero complesso, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino “all’inglese”, l’Oasi di San Silvestro e l’Acquedotto Carolino; oltre a coordinare tutti i soggetti pubblici e privati che attualmente utilizzano gli spazi della Reggia, verificare la compatibilità delle attività svolte e gestire gli spazi comuni, il responsabile unico del Progetto elabora un Progetto di riassegnazione degli spazi del complesso e delle relative

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destinazioni, da predisporre entro il 31 dicembre 2014, focalizzato sulla destinazione culturale, educativa e museale del sito.

RELAZIONE TECNICA

Agli oneri derivanti dall’applicazione della norma, da riferirsi al compenso da corrispondersi
al responsabile unico del Progetto, non superiore a 60.000 euro lordi nel rispetto dell’articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede……………..

Art. 4 (Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma interviene sul tema, urgentissimo come testimoniato anche dalle cronache e dal quotidiano dibattito sui media, del decoro urbano e della salvaguardia di livelli qualitativi minimi di fruizione e valorizzazione dei più importanti e affollati siti culturali. La disposizione, dunque, al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo 59 del 26 marzo 2013 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, prevede il potenziamento del potere di revoca da parte delle amministrazioni locali e/o delle soprintendenze di concessioni e/o autorizzazioni non più compatibili con le esigenze di tutela e fruizione dei siti culturali. La norma ha carattere di necessità ed urgenza a fronte di situazioni, come ad esempio quelle del Colosseo e degli Uffìzi, che, del tutto incompatibili con le esigenze di decoro, tutela e valorizzazione dei luoghi, hanno anche ricadute negative in termini di immagine e di offerta turistica.

RELAZIONE TECNICA

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e

funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede, anzitutto (comma 1), la necessaria e urgente modifica di alcune disposizioni contenute nell’articolo 11 sul risanamento delle fondazioni del decreto legge n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dal decreto legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013 (ed. “valore cultura”).

La lettera a) modifica l’articolo 11, comma 1, lettera g), superando una rigidità, derivante dalla previgente disposizione della legge n. 100 del 2010 (artt. 2 e 3, commi 3 e 3-bis), non abrogata dal decreto legge n. 91 del 2013, che subordina la possibilità di stipula dei nuovi contratti integrativi, a livello di singola fondazione lirico-sinfonica, al perfezionamento dell’/ter approvativo del nuovo C.C.N.L. di settore. Sennonché le lungaggini relative alla stipula del predetto contratto nazionale, sottoposto peraltro a una complessa fase integrativa dell’efficacia, stanno bloccando la definizione dei nuovi contratti integrativi delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno intrapreso il percorso virtuoso (e imposto) dell’art. 11 del decreto

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legge n. 91 del 2013, percorso di risanamento che ha imposto, come conditio sine qua non, la sospensione dell’efficacia dei contratti integrativi aziendali in essere. La perdurante vigenza della norma del 2010 impedisce la stipula dei nuovi contratti aziendali, frutto dei piani di risanamento, che per ovvi motivi costituiscono una parte essenziale e integrante degli accordi sindacali che sono alla base del risanamento medesimo. Da qui la straordinaria necessità e urgenza di rimuovere questo ostacolo che sta bloccando e vanificando il complesso e faticoso lavoro di risanamento già proficuamente avviato da molte fondazioni, sotto la regia dell’apposito commissario straordinario del Governo. Si è pertanto ritenuto necessario consentire a tali fondazioni, mediante il presente urgente intervento normativo, il ricorso immediato, dopo la recente stipula del C.C.N.L. intervenuta in data 25 marzo 2014, a nuova immediata negoziazione degli istituti aziendali, purché questi siano in linea con le finalità e le modalità dei piani di risanamento aziendale e finanziario presentati al Commissario Straordinario del Governo.

La lettera b) sostituisce l’articolo 11, comma 13, del d.l. n. 91 del 2013, relativo all’urgente aspetto del destino delle eccedenze di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche a valle degli interventi di razionalizzazione previsti dall’articolo 11 medesimo. In primo luogo, per i criteri di applicazione del pre-pensionamento, si esplicita il riferimento alla normativa anteriore alla “legge Fornero”, in assenza del quale varrebbero i criteri della riforma stessa; le altre modifiche riferite all’assunzione del personale ulteriormente eccedentario, razionalizzando l’iter procedurale previsto in merito dal vigente comma 13, si pongono in ogni caso in linea con la qualificazione di Ales S.p.A. quale società in house del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (la quale esercita le facoltà assunzionali in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). La straordinaria necessità e urgenza della misura consiste nel fatto che, in mancanza di tale riforma, resta bloccato il passaggio degli esuberi verso la società Ales s.p.a., già previsto dalla norma del 2013 attraverso la intermediazione di un d.P.C.M. attuativo, che si è verificato alla prova dei fatti di difficilissima adozione, stante l’incompletezza della norma del 2013, che perciò deve urgentemente essere perfezionata.

La lettera e) modifica l’articolo 11, comma 15, alinea, del d.l. n.91 del 2013, provvedendo urgentemente a consentire alle fondazioni lirico-sinfoniche un termine più ampio – rispetto al 30 giugno 2014, ora previsto – per l’adeguamento dei propri statuti ai nuovi principi stabiliti dalla riforma del 2013. Questo differimento si rende altresì necessario in considerazione delle subentrate nuove previsioni, intese a consentire ai Teatri d’opera l’accesso ad un novero di fondazioni dotate di autonomia speciale, previa individuazione dei requisiti da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Amministrazione vigilante.

La lettera d) modifica l’articolo 11, comma 15, lettera a), n. 5, del d.l. n.91 del 2013, introducendo un chiarimento urgente circa la procedura di rinnovo del collegio dei revisori. La disposizione (che riconfìgura il collegio dei revisori dei conti) viene qui sottoposta a urgente e necessaria modifica, in quanto, allo stato attuale lascia nel dubbio l’interprete sulla procedura da adottare per conseguire la ricostituzione dell’organo di controllo, ben delineata, invece, dal testo dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che demanda tale adempimento al Ministero dell’economia e delle finanze, al quale si fa ora riferimento nel testo, come novellato dal presente intervento legislativo.

La lettera e) sostituisce l’articolo 11, comma 16, del d.l. n.91 del 2013, introducendo indispensabili chiarimenti sulla decorrenza dell’applicazione dei nuovi statuti e dei collegi dei revisori dei conti di nuova nomina, anche in conseguenza delle modifiche sopra apportate. Per

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necessaria e urgente chiarezza, viene riproposto l’intero comma, evitandosi, quanto al termine a quo dell’applicazione degli statuti, una indicazione perentoria a ridosso del 31 dicembre 2014 (termine per l’adeguamento degli statuti medesimi) e specificando, per evitare equivoci, quanto al collegio dei revisori dei conti, che anche tale organo deve corrispondere, con la nuova configurazione di cui al decreto legge n. 91/2013, come convertito dalla legge n. 112/2013, alla governarne riformulata dei Teatri.

La lettera f) modifica l’articolo 11, comma 19 del d.l. n.91 del 2013, introducendo indispensabili specificazioni su trattamento economico delle assenze per malattia. Il comma 19 dell’articolo 11 del decreto legge n. 91/2013 (d.l. “cultura”), convertito dalla legge n. 112/2013, equipara i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche al pubblico impiego in materia di certificazione, conseguenti verifiche e relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia. L’ampia divaricazione esistente tra gli istituti del trattamento economico del pubblico impiego e quello, articolatissimo, vigente per le fondazioni lirico-sinfoniche, suggerisce un necessario e urgente chiarimento normativo, tale da consentire agli amministratori dei Teatri lirici, attualmente in difficoltà applicativa per tale ambito, di operare le necessarie riduzioni del trattamento economico, in ragione di istituti certamente equiparabili a quelli del trattamento economico fondamentale del pubblico impiego e riassumibili nel minimo retributivo, negli aumenti periodici di anzianità, negli aumenti di merito e nell’indennità di contingenza.

La lettera g) inserisce un nuovo comma 2\-bis nell’articolo 11 del d.l. n.91 del 2013, mirante al riconoscimento di autonomia particolare per alcune fondazioni liriche. La non organica introduzione dei commi 326 e 327 dell’ articolo 1 della legge di stabilità 2014 nel quadro della riforma di cui alla legge n. 112/2013, con la conseguente aggiunta del comma \9-bisdell’ articolo 11, aveva riproposto, ma in modo non risolutivo, l’esigenza di identificare quelle, tra le fondazioni lirico-sinfoniche, in condizioni di poter ambire a forme di gestione maggiormente autonome, in forza delle proprie caratteristiche produttive e storiche; è necessario e urgente enucleare i requisiti specifici per tale riconoscimento in un decreto MTBACT, fermo restando l’impianto già voluto con la legge n. 100/2010, che viene nel testo della disposizione proposta sostanzialmente confermato, anche se opportunamente rivisitato. Il contenuto essenziale della autonomia è peraltro positivamente indicato nella possibilità di tali enti di dotarsi di un proprio contratto di lavoro e di godere di una quota prestabilita del contributo FUS.

Il comma 2 introduce un particolare riconoscimento del Teatro dell’Opera di Roma come teatro dell’opera “di Roma Capitale”. E’ invero necessario e urgente – in questo mutato contesto di riforma – ribadire la funzione del Teatro dell’Opera di Roma, già conclamata con la legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine del rilancio dell’ente, già avviato con la nuova direzione artistica e la sua collocazione nel contesto internazionale.

Il comma 3 reca norme urgenti per le fondazioni lirico-sinfoniche in amministrazione straordinaria. Il delicato adempimento della redazione e della proposta all’Amministrazione vigilante dei nuovi statuti è già stato realizzato da due fondazioni sottoposte ad amministrazione straordinaria, mentre una terza fondazione amministrata ai sensi dell’ articolo 21 del decreto legislativo n. 367/1996 ha intrapreso sia tale compito, sia l’iter di approntamento del piano di risanamento di cui all’articolo 11 della legge n. 112/2013, che postula, come è noto, una profonda rivisitazione delle relazioni con il personale dipendente; è necessario e urgente, con la presente proposta normativa, evitare che l”‘organicità” di tale complessivo lavoro venga pregiudicata da un cambio di gestione.

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Il comma 4 introduce alcune disposizioni inerenti il trattamento economico dei componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo, ove previsti dai rispettivi ordinamenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori, per la necessaria e urgente omogeneizzazione dei trattamenti economici alla stregua dei tetti stabiliti dal recente decreto legge spending review n. 66 del 2014.

Il comma 5 reca le conseguenti disposizioni abrogative a fini di riassetto del quadro normativo del settore. Il susseguirsi di disposizioni nel settore (decreto legge n. 64/2010, come modificato dalla legge n. 100/2010; decreto legge n. 91/2013, come modificato dalla legge n. 112/2013; articolo 1, commi 326 e 327, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha comportato un disallineamento delle norme riferibili alle fondazioni lirico-sinfoniche, così da rendere necessario, in attesa di un’auspicabile riconduzione a complessivo corpus organico delle medesime, un improcrastinabile lavoro di vaglio; l’abrogazione di disposizioni preesistenti si impone, pertanto, come misura necessaria di operatività.

Il comma 6 prevede un aumento della dotazione del fondo rotativo previsto dall’art. 11, comma 6, del d.l. n. 91 del 2013. Con la presente disposizione si propone una misura urgente, finalizzata ad avere un impatto positivo sull’opera di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche con le misure adottate ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2013 (ed. “valore cultura”), opera giunta a un momento cruciale e che, tuttavia, potrebbe ora rischiare di essere compromessa, se non vanificata, se le risorse messe a suo tempo a disposizione con il decreto legge, e che di fatto non appaiono rivelarsi sufficienti, non venissero con urgenza “rinforzate” attraverso un ulteriore sforzo finanziario. Al riguardo, va evidenziato come il Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2013 ha, sin dal novembre 2013, monitorato la situazione di crisi del settore, che il legislatore aveva già riconosciuto, prevedendo, con il comma 6 dell’articolo 11, l’istituzione di un Fondo di rotazione pari a 75 milioni di Euro per l’anno 2014 da ripartire tra i Teatri lirici aderenti alla speciale procedura del piano di risanamento. Atteso il tempo trascorso e verificati tutti i possibili dati econometrici di tali enti, è emersa la necessità di non vanificare la volontà di legge di consentire a tali Teatri, in evidente stato di crisi e che hanno aderito alla previsione normativa in numero di otto, di perseguire efficacemente il risanamento strutturale, essendosi rivelata la somma di 75 milioni non sufficiente al reale fabbisogno così come emerso dalla verifica dei piani. Si propone, allora in via di urgenza, l’aumento delle risorse, solo per l’anno 2014, del Fondo di rotazione per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, previsto dall’articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2013, in una misura pari a cinquanta milioni di euro.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 (Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione

cinematografica ed audiovisiva)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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L’ordinamento italiano prevede una misura di attrazione degli investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica. Tale misura, introdotta con l’articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stata estesa, con l’articolo 8, comma 3, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, al settore più ampio della produzione audiovisiva. Il relativo decreto di attuazione, previsto nel comma 4 del medesimo articolo 8, è in fase di adozione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La misura del comma 335, attualmente vigente a favore del solo settore cinematografico, ha consentito di attrarre complessivamente, in Italia, 49 produzioni cinematografiche estere per complessivi investimenti pari a 102 milioni di euro in poco più di quattro anni. E’ bene precisare che si intendono per produzioni cinematografiche estere quelle che non hanno i requisiti per ottenere la nazionalità italiana. Quindi, vanno escluse dal presente discorso i film in co-produzione, che, ove detengano i requisiti di legge (art. 6 del decdreto legislativo 28/2004 “legge cinema”), possono avere la nazionalità italiana, e pertanto, in quanto equiparati ai film di produzione italiana, hanno accesso al tax credit nazionale ed. “interno” (art. 1, comma 327, legge n. 244/2007).

In pratica, la misura del comma 335 ha riguardato in massima parte film di produzione USA, spesso notori e di richiamo, in parte girati, per ragioni di sceneggiatura, sul territorio italiano (qualche esempio: “The Tourist” (con Brad Pitt e Angelina Jolie), “To Rome with love” di W. Alien, “Nine”, etc).

La capacità di attrazione che la misura di agevolazione ha generato sugli investimenti cinematografici esteri in Italia è ancora più evidente se confrontiamo il dato sopra riportato con i sensibilmente minori investimenti esteri in Italia di produzioni audiovisive non cinematografiche, che non potevano, fino a tutto il 2013, beneficiare dell’agevolazione fiscale. Secondo TAPE (Associazione produttori esecutivi) negli ultimi quattro anni gli investimenti esteri in Italia nel settore della produzione audiovisiva non cinematografica non supera complessivamente i 20 milioni di euro ed è a tutti noto che, viceversa, il volume di fatturato a livello mondiale della produzione audiovisiva è di gran lunga superiore a quello della produzione cinematografica.

La capacità di attrazione dell’Italia di investimenti esteri sia cinematografici che audiovisivi, nonostante gli indubbi risultati positivi sopra riportati, sarebbe potuta essere ben maggiore (e

10potrà essere in futuro) se non fossero esistiti tre fattori, due dei quali superati nei mesi scorsi e il terzo superabile con il provvedimento normativo che si propone.

11primo fattore era legato alla temporaneità di tutte le misure di agevolazione fiscale nel settore cinematografico ed è stato superato con il decreto legge 91/2013, che ha reso permanenti tali misure.

Il secondo fattore era legato all’esclusione della produzione audiovisiva dai benefìci fiscali, ed anche questo fattore è stato rimosso con il decreto legge 91/2013.

Il terzo fattore, invece, sussiste tuttora, ed è legato ad un limite di spesa previsto nella normativa del 2007 istitutiva di questa misura, che determina in 5 milioni di euro l’importo massimo di credito d’imposta riconoscibile alla singola opera filmica; questo limite ha compromesso parzialmente l’efficacia della misura, in quanto, tenuto conto del sistema di soglie previsto nel citato comma 335, rende di fatto poco attrattiva e competitiva l’Italia per le produzioni internazionali che abbiano un budget superiore a 33,3 milioni di euro; moltissime produzioni, difatti, soprattutto statunitensi, hanno un budget superiore e il limite dei 5 milioni esistente per l’Italia finisce per indirizzare queste produzioni internazionali in altri Paesi che non hanno limiti (ad esempio, Regno Unito), oppure li hanno molto più alti. Solo a titolo esemplificativo:

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–   in Francia il limite massimo di credito (detto “cap”) è fissato a 10 milioni di euro; significa fino a 50 milioni di euro di budget per il film candidabile al benefìcio. E’ probabile che dal 2015 il cap francese venga innalizato a 20 milioni (100 milioni di budget);

–   nel Regno Unito, non è previsto “cap” e (per budget superiori a 22,5 milioni di euro) il beneficio fiscale è del 20%, mentre per budget inferiori il beneficio fiscale è del 25%;

–   in Irlanda, ciascun film può beneficiare fino a 14 milioni di credito d’imposta (28,5% di agevolazione su max 50 milioni).

Per dare un’idea dell’impatto delle produzioni internazionali sul territorio, in Francia il CNC (Centro Nazionale di Cinematografìa) ha stimato per il 2012 in 95 milioni di euro l’anno il volume di investimenti esteri attratti grazie al tax credit internazionale, calcolando un moltiplicatore del reddito nazionale di 1 a 6. Nel Regno Unito l’estensione del tax credit alla fiction di alta gamma (high end drama) decisa dal governo nell’aprile 2013 produrrà un impatto di 350 milioni di sterline di investimenti aggiuntivi sul territorio con significative ricadute economiche ed occupazionali (gli studi di Pinewood hanno investito 200 milioni di sterline per creare 12 nuovi studi in previsione di un incremento degli investimenti internazionali ed un aumento significativo della domanda). In Irlanda, nel 2012, le autorità competenti (Irish Film Board) hanno stimato un investimento di 143 milioni di euro (+30% sul 2011) come effetto diretto della leva fiscale a favore delle produzioni internazionali. In Italia sono stati attivati a livello regionali fondi ad hoc per l’ospitalità e l’attrazione di produzioni estere. Secondo un recente studio della Direzione cinema del Mibact insieme a Istituto Luce Cinecittà s.r.l., nel 2013 l’effetto moltiplicatore degli investimenti, calcolato su alcuni territori regionali, degli investimenti pubblici effettuati a sostegno del settore cinematografico è stato fino a 1 a 7, ovvero per ogni euro (pubblico) investito, le produzioni cinematografiche ed audiovisive hanno speso fino a 7 euro in quel territorio. Ecco perché il raddoppio del “cap” normativamente previsto dal comma 335 (con ri determi nazione da 5 a 10 milioni di euro dell’importo massimo di credito d’imposta riconoscibile alla singola opera fìlmica) può risolvere il problema di attrattività e competitività del nostro Paese in relazione alle produzioni cinematografiche internazionali, rendendo conveniente a molti più film stranieri (in particolare USA) venire a girare sul territorio nazionale film o parti di film che, per sceneggiatura, prevedano l’ambientazione in Italia.

Con il comma 1, si innalza da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo di credito d’imposta riconosciuto alle imprese italiana di produzione esecutiva in relazione alla singola opera audiovisiva non italiana girata sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere.

Nel comma 2, in primo luogo, si prevede che il termine di adozione del decreto attuativo del “tax credit cinema e audiovisivo” venga rideterminato al 30 giugno 2014, e ciò in ragione della necessità che detto provvedimento – che pure, come sopra accennato, è in stato di prossima ultimazione – possa essere allineato alle modifiche che si intendono apportare con la presente proposta; in secondo luogo, si integra l’attuale meccanismo di controllo della spesa prevedendo la possibilità di stabilire un limite per il credito d’imposta relativo all’attrazione di investimenti internazionali cinematografici ed audiovisivi in Italia; ciò sia per consentire un adeguato controllo complessivo della spesa, sia per impedire che tale credito d’imposta possa andare ad intaccare le disponibilità per gli altri crediti d’imposta cinematografici ed audiovisivi riservato agli operatori italiani.

Il comma 3 stabilisce, in concreto, che la modifica dell’art. 1, comma 335, della 1. 244/07, avviene a invarianza di spesa ovvero a risorse vigenti, rimanendo fissato in 110 milioni di euro annui il budget complessivo per il tax credit cinematografico e audiovisivo.

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RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 (Disposizioni urgenti per l’istituzione della Capitale italiana della cultura)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma istituisce Viter di nomina della Capitale italiana della cultura. Il fine perseguito è quello di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale ed immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, favorendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti. La norma persegue il suddetto obiettivo introducendo un incentivo alle numerose città potenzialmente interessate al fine di migliorare la propria offerta culturale e turistica, al fine di ottenere questo importante riconoscimento, che riprende la nota e positiva figura già da tempo sperimentata favorevolmente in Europa.

Il comma 2 attribuisce ai progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ai fini del relativo finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto, per un importo di 5 milioni di euro. Viene dunque disciplinata la proposta dei progetti e la conseguente approvazione da parte del CIPE. La disposizione precisa, infine, che gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali; ciò al fine di permettere ai Comuni di investire e di sbloccare risorse altrimenti inutilizzabili.

La norma soddisfa i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto legge, in quanto è indispensabile che le amministrazioni interessate possano immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una immediata operatività della articolata procedura per individuare la Capitale italiana della cultura, tenuto conto che tale iniziativa può concorrere all’offerta turistica del paese in occasione di EXPO 2015, identificando un luogo di interesse nazionale che attragga parte dei visitatori che saranno in Italia per l’occasione, contribuendo al prolungamento del loro soggiorno in Italia.

RELAZIONE TECNICA

La realizzazione delle opere infrastnitturali e delle altre iniziative previste dalla disposizione è a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la conseguente approvazione, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 8 (Misure urgenti per il finanziamento e il sostegno dei beni e delle attività culturali)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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La norma reca misure urgenti per il finanziamento e il sostegno dei beni e delle attività culturali, così da consentire una più efficace azione da parte del Ministero. Con il comma 1 si interviene per incrementare la quota degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, nonché per dare certezza e univoco riferimento alla definizione di tale quota, prevedendo che il 2% degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sia destinato a interventi in favore dei beni culturali. La necessità e urgenza di questa modifica normativa risiede nella necessità di evitare che, anche per il 2014, la programmazione del CIPE finisca per non destinare risorse adeguate all’accresciuto fabbisogno delle improrogabili e sempre più urgenti esigenze della tutela del patrimonio culturale. Solo una norma urgente, di immediata entrata in vigore, può infatti consentire all’Amministrazione di procedere immediatamente alle necessarie programmazioni degli interventi e ai previsti concerti con le altre amministrazioni (MIT e MEF) propedeutici alla definizione del plafond delle risorse e degli obiettivi e degli interventi da finanziare.

Il comma 2 dell’articolo prevede quindi che una quota pari a 3 milioni di euro delle suddette risorse sarà destinata, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a progetti di attività culturali nelle periferie urbane presentati dagli enti locali, nell’ambito di un disegno di riqualificazione delle stesse, utilizzando a tal fine la stesse modalità di finanziamento degli interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria previste ai sensi dell’art. 60, comma 4-bis, della legge n. 289 del 2002, come novellato dalla legge finanziaria per l’anno 2014, al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione.

Il comma 3 prevede, alla lettera a), che una quota del 10 per cento delle somme che affluiscono al Fondo unico giustizia venga assegnata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per essere utilizzato per il finanziamento e delle sue attività di tutela del patrimonio culturali; alla lettera b), che una quota pari al 20 per cento delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati sia riassegnata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per assicurare la tutela del patrimonio culturale della Nazione La previsione, che si pone in linea con le già esistenti finalizzazioni delle suddette risorse economico-finanziarie – orientate al sostegno di funzioni fondamentali di conservazione dello Stato e di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini -, mira al duplice scopo di opporre la cultura e la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale alla diffusione delle mafie sul territorio (l’esempio della Reggia di Carditello, nel casertano, è al riguardo esemplare) e di incrementare le risorse pubbliche scarse da destinare all’attuazione del principio fondamentale recato dall’art. 9 della Costituzione.

Nell’ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il comma 4 dispone il rifìnanziamento, con stanziamento pari a 5 milioni di euro, del “Fondo 1000 giovani per la cultura” previsto dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, attraverso il quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può finanziare tirocini formativi e di orientamento, rivolti a giovani particolarmente qualificati. L’urgenza di intervenire in tal senso è data dal fatto che si è rivelato impossibile attuare la suddetta previsione di legge, nonostante i reiterati sforzi congiunti delle amministrazioni competenti, stante la inadeguatezza palese dello stanziamento disposto dal Legislatore, che avrebbe reso inevitabile, alternativamente, o ridurre drasticamente il numero dei giovani coinvolti, o ridurre in modo socialmente inaccettabile la minima remunerazione per essi prevista. La disposizione

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opera, inoltre, un raccordo, anch’esso chiaramente necessario e urgente, tra la speciale misura de qua e il più ampio contesto delle più recenti e sopravvenute iniziative del Governo con il Piano nazionale garanzia giovani.

Il comma 5 dispone la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto, dal 22 al 10 per cento, per gli e-book; ciò si rende necessario e urgente al fine di ridurre il prima possibile il divario nel regime fiscale rispetto ai libri cartacei (per i quali è prevista IVA al 4 per cento), circostanza che rallenta in modo notevole il mercato editoriale digitale, che sta diventando un veicolo di importanza sempre più preponderante nella diffusione dei prodotti culturali. In tale direzione si sono già mosse la Francia e il Lussemburgo. L’orientamento più recente dell’Unione europea appare diretto in tale direzione, imposta del resto dai fatti, di dare un unico trattamento fiscale al libro, indipendentemente dal supporto, cartaceo o digitale, della singola riproduzione dell’opera.

RELAZIONE TECNICA

Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, destinati al rifinanziamento del Fondo
“1000 giovani per la cultura”, quantificati in euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2015 e
2016 si provvede…………..

Relativamente invece alla previsione del comma 5, si considerino i seguenti dati.

Nel 2013, il 27,3% delle persone tra 16 e 74 anni che hanno fatto acquisti online ha acquistato

almeno un libro o un ebook] in totale gli acquirenti di libri online sono stati quasi 2,5 milioni

(fonte: “La produzione e la lettura di libri in Italia”, ISTAT 30 dicembre 2013).

Tre milioni e mezzo sono stati gli ebook venduti nel 2012, per un fatturato stimato tra 16 e 18

milioni di euro; in Italia, gli ebook sono oggi il 2,5% di tutte le copie vendute (digitali e

cartacee).

In effetti, il numero di titoli disponibili in italiano è ancora tra i più bassi: 25 mila, contro i

120 mila e i 100 mila di Germania e Francia, per non parlare dei 2 e 1,75 milioni di Stati Uniti

e Gran Bretagna.

Assumendo come valida la cifra più bassa della stima del fatturato, 16 milioni di euro,

abbiamo un costo copia al netto dell’IVA al 21% (vigente nel 2012) di 3,78 euro; l’IVA

globalmente incassata dallo Stato oggi, applicando un’IVA al 22% su quantitativi di vendita

immutati di ebook, dunque corrisponderebbe a 2.909.000 euro circa l’anno.

Assumendo invece un’IVA al 10%, l’incasso per l’erario sarebbe di 1.322.272 euro circa

l’anno, con una diminuzione di 1.586.728 euro.

L’idea alla base della proposta è che la riduzione dell’IVA dovrebbe promuovere la vendita di

Un raddoppio da 3,5 milioni a 7 milioni di ebook venduti annualmente porterebbe a un

incasso in termini di IVA di 2.644.500 euro, con una riduzione di 264.500 rispetto agli attuali

introiti. Per cifre di poco superiori al raddoppio, quindi, l’introito fiscale, pur con un’aliquota

IVA più che dimezzata, sarebbe analogo a quello odierno.

Alla relativa copertura del minor gettito, stimabile, quindi, allo stato (sulla base di un

quantitativo di ebook venduti analogo a quello del 2012) in circa 1,6 milioni di euro, si

provvede…………….

TITOLO II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE

CULTURALE E TURISTICO PER EXPO 2015

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Art. 9 (Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione

degli esercizi ricettivi)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per sostenere la competitività del sistema turismo nazionale, favorendo la digitalizzazione del settore, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari ed esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per specifiche spese, relative, tra l’altro, all’acquisto di siti web, di sistemi di booking engine per la vendita diretta dei servizi e pernottamenti, di servizi di social media marketing per accrescere la presenza e l’uso dei social media, di app per la promozione del territorio e la commercializzazione dei servizi turistici. La norma, necessaria e urgente per ridurre, nel minor tempo possibile il gap digitale tra le strutture italiane e quelle dei maggiori competitor esteri, è congegnata ispirandosi al regime nazionale del tax credit cinema, che in questi anni ha dato prova positiva di sé, e operano nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza (“de minimis”) stabilite dalla Commissione UE, sotto le quali non è necessaria autorizzazione comunitaria.

Il comma 5 introduce, poi, una norma diretta a consentire agli esercizi alberghieri di promuovere al miglior prezzo la vendita diretta dei servizi turistici e dei pernottamenti disponibili sul sito web o sulla applicazione mobile ufficiale degli esercizi stessi, con un sostanziale “stop” all’applicazione della clausola contrattuale denominata “Parity Rate” per i prezzi, imposta dalle ed. OTA (On-line Travel Agencies) che monopolizzano all’estero l’intermediazione delle prenotazioni on line. La necessità e l’urgenza della norma risiedono nel fatto che la “parity rate” comporta una indebita distorsione del mercato a favore delle O.T.A., impedendo alla singola struttura alberghiera italiana di offrire eventualmente, per via digitale ai clienti, prezzi più “vantaggiosi”, con danno anche per il consumatore. D’altro canto, la misura potrà essere applicata esclusivamente dai soggetti che consentono il pagamento delle transazioni mediante bancomat o carta di credito. Questo per far sì che la previsione di supporto alle singole strutture alberghiere non possa anche indirettamente comportare il effetto perversi di “premio” di fenomeni di elusione connessi all’eventuale possibilità di pagamento in contanti.

La norma soddisfa i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto legge, in quanto -unitamente alle altre previsioni di benefìci economici di pronto e immediato impiego messi in campo dal decreto legge – rappresenta una misura di stimolo indispensabile per rivitalizzare il settore della ricettività e per concentrare, sotto il profilo dell’investimento pubblico, una massa critica di aiuti minima sufficiente per essere percepita dal settore e per poter innescare quel processo virtuoso di ripresa e di recupero che è indilazionabile per il rilancio di questo “pezzo” dell’economia nazionale, che riveste, come è noto, un ruolo strategico ed essenziale per l’intera economia del Paese.

RELAZIONE TECNICA

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Tipologia Strutture Numero Strutture % Strutture Utilizzo Misura Ammontare Investimenti Ammontare Credito Imposta Deduzione Diretta
Dati ISTAT2012 0,12 100.000,00 0,30
Agriturismo 17.143 2.057,16 205.716.000,00 61.714.800,00
Hotel 1 stella 3.612 433,44 43.344.000,00 13.003.200,00
Hotel 2 stelle 6.654 798,48 79.848.000,00 23.954.400,00
Hotel 3 stelle 15.289 1.834,68 183.468.000,00 55.040.400,00
Hotel 4 stelle 5.224 626,88 62.688.000,00 18.806.400,00
Residenze Turistico Alberghiere 2.749 329,88 32.988.000,00 9.896.400,00
Campeggi, Ostelli, Rifugi, Case per Ferie 6.836 820,32 82.032.000,00 24.609.600,00
40.364
B&B 23.868 2.864,16 286.416.000,00 85.924.800,00
TOTALI 81.375 9.765,00 976.500.000,00 292.950.000,00
Aliquote Fiscali
IRES 0,275
IRAP 0,039
IRPEF (aliquota media) 0,270
Stime Effetti Secondari
Aumento gettito IVA imprese digitali 205.065.000,00
Stima incremento occupati imprese digitali 8.138

La norma ha un costo stimato – ipotizzando che il beneficio venga utilizzato dal 12% circa delle strutture ricettive – pari a circa 300 milioni di euro, con un tetto massimo annuo di 100 milioni di euro per anno. Nel 2014, data la circostanza che il decreto attuativo non potrà avere effettività prima di settembre, si stima verosimilmente un utilizzo di 50 milioni di euro per il relativo periodo di imposta.

Art. 10

(Misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica

e istituzione della Italy Tourist Card,)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma contiene, anzitutto (commi 1 e 2), necessarie e urgenti disposizioni per favorire nel massimo grado l’utilizzo della biglietteria elettronica (ticketing on-line) per musei, beni culturali e trasporti pubblici, anche con lo scopo di produrne nei tempi più rapidi l’integrazione, chiara ed univoca, nelle piattaforme digitali (sia web che mobile) di promozione e commercializzazione turistica.

Con i commi da 3 a 5 viene promossa la realizzazione e implementazione della Italy Tourist Card, che permetterà al turista la pre-configurazione digitale del proprio viaggio/soggiorno. La card consentirà, difatti, la fruizione scontata di servizi pubblici di trasporto, trasferimenti, manifestazioni e musei e agevolazioni su enogastronomia, ristorazione e acquisti del made in Italy. In accordo con le Regioni e gli enti territoriali e locali, la Italy Tourist Card potrà essere emessa anche per specifiche destinazioni e città.

La norma si rivela necessaria e urgente per ridurre il prima possibile il gap esistente tra l’Italia e gli altri Paesi competitor, dotati da tempo di strumenti di questo genere volti all’incentivazione dei soggiorni, con riferimento soprattutto al turismo culturale e di qualità.

RELAZIONE TECNICA

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La norma non comporta alcun onere nuovo o aggiuntivo, prevedendo, anzi, introiti per le casse pubbliche pari a circa 200 milioni di euro, derivanti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla gara pubblica per la Italy Tourist Card (cfr. tabella sottostante)

Arrivi Turisti Italia 2013       50.599.125

Arrivi Turisti Estero 2013     48.623.439

Quota Utilizzo Italiani            8%

Quota Utilizzo Estero 15%

Utilizzo Card Italiani 4.047.930

Utilizzo Card Estero  7.293.516

Totale Turisti Utilizzo Card 11.341.446

Spesa Media Turisti Italia     €820

Spesa Media Turisti Estero   € 680

Spesa complessiva con Card €8.278.640.000

Royalties Concessione Card 3%

Introito per lo Stato   € 206.966.000,00

Art. 11

(Disposizioni urgenti relative ai compiti della Fondazione di Studi Universitari e di

Perfezionamento del Turismo, alfine di istituire il Laboratorio straordinario dell ‘ospitalità

italiana-ITLAB e per lo svolgimento del concorso nazionale start-up “Ospitalità Italiana”)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La necessità e urgenza della presente norma nasce dall’attuale inesistenza, in Italia, di un sistema di dati relativi alle infrastrutture turistiche esaustivo e ragionato e correlato alle informazioni disponibili relative al patrimonio culturale, paesaggistico e monumentale: un tale strumento appare indispensabile, affinché l’Amministrazione possa impostare in modo realmente coordinato e consapevole i propri interventi propulsivi nel settore, coniugando (con una selezione di progetti imprenditoriali) la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale con lo sviluppo dell’imprenditoria, in particolare giovanile.

Per ovviare a quanto sopra, vengono aggiornati ed integrati i compiti attribuiti alla Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento del Turismo, dalla norma istitutiva (articolo 67 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). La Fondazione è ridenominata “Fondazione Laboratorio dell’Ospitalità Italiana” e posta sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, la Fondazione, attraverso un apposito laboratorio denominato ITLAB, che si avvarrà per 24 mesi di 100 giovani laureati con almeno 110/110 in materie specialistiche, anche in collaborazione con gli enti locali e territoriali, raccoglierà e codificherà le informazioni disponibili relative al patrimonio culturale, paesaggistico e monumentale depositato presso Amministrazioni ed enti centrali e periferici, e, sulla scorta dei dati raccolti ed ordinati, redigerà un master pian delle infrastrutture turistiche, quali, tra le altre, strade consolari, ferrovie, piste ciclabili, circuiti culturali, paesaggistici, enogastronomici, e dei relativi servizi, ed individuerà cinque progetti pilota per l’elaborazione di progetti imprenditoriali.

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La Fondazione implementerà il master pian, e, sulla base dei progetti pilota, selezionerà, con un apposito concorso nazionale per start-up “Ospitalità italiana”, 500 progetti imprenditoriali per la valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale, e per la realizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi turistici. Anche con apposita interlocuzione con la Cassa Depositi e Prestiti, verrà individuato il più idoneo veicolo finanziario per sostenere le nuove attività imprenditoriali.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Fondazione provvederà alle modifiche statutarie conseguenti, approvate con decreto adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto col MEF. Gli organi della Fondazione resteranno in carica fino all’approvazione delle modifiche statutarie, alla quale viene, tra l’altro, una maggiore flessibilità della collocazione geografica della sede della Fondazione.

RELAZIONE TECNICA

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare si segnala che l’art. 67 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134 ha previsto per Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento del Turismo risorse pari a euro 2.000.000,00 per gli anni 2012, 2013 e 2014; nel Centro di responsabilità della PCM di pertinenza è stato attivato il capitolo 798 “Somma da erogare a favore della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo” sul quale sono state appostate le somme previste per gli anni 2012 e 2013 pari a euro 4.000.000,00.

Tale importo (pari a euro 3.998.249,72), al netto delle spese notarili sostenute per la istituzione della Fondazione, non è stato impegnato e, quindi, è soggetto all’applicazione dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, secondo cui “Le risorse relative alle politiche in materia di turismo non impegnate al 31 dicembre 2013 sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confluite nell’avanzo di amministrazione 2013, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell’esercizio finanziario 2014 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

Art. 12 {Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 prevede la predisposizione di un piano straordinario della mobilità turistica, che favorisca e promuova la raggiungibilità e fruibilità dell’immenso patrimonio culturale e turistico del sud Italia, obiettivi che – considerato il bassissimo livello attuale di tali parametri – rendono chiara la necessità ed urgenza di una norma propulsiva in merito. Il Piano è definito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti insieme con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e può anche rappresentare uno strumento di potenziamento della strategia turistica del paese, anche in occasione del prossimo evento EXPO 2015.

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Il comma 2 della disposizione proposta, infine, ha come obiettivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la semplificazione dei procedimenti per realizzare progetti nazionali di interesse strategico per la fruizione turistica, in particolare in occasione di EXPO 2015 e recepisce inoltre le proposte già avanzate in sede parlamentare in materia (A.C. 1249, sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sulla creazione della rete integrata di itinerari culturali e turistici). Il carattere di necessità ed urgenza è rappresentato dalla imminente Esposizione Universale, che aprirà a maggio 2015 e per la quale azioni di semplificazione burocratica renderanno più efficace la progettualità turistica collegata all’evento.

Il comma 3 interviene con riferimento all’articolo 3 della legge n. 97 del 2013, recante Disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea, che, introdotto con il dichiarato obiettivo di dare una risposta al caso EU Pilot 4277/12/MARK, ha sollevato notevoli problemi applicativi e forti contestazioni, fatte proprie da ampi settori parlamentari (si vedano in proposito le risoluzioni presentate in Commissione X della Camera dei deputati dall’On. Prodani, n. 7-00116 7; dall’On. Petitti, n.00182; dall’On. Abrignani n. 7-00228, recanti “Revisione organica della disciplina relativa all’esercizio della professione di guida turistica”). La norma si è rivelata incompleta e pressoché inapplicabile, perché si limita a demandare all’apposito decreto ministeriale, ivi previsto, la sola individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre la specifica abilitazione, senza provvedere alla necessaria disciplina di tale specifica abilitazione, né per quanto riguarda i contenuti professionali minimi richiesti, né per quanto riguarda la regolazione della procedura per il rilascio dell’abilitazione e l’individuazione dell’autorità competente. Si tratta di una lacuna molto grave, poiché il comma 3, in un paese come l’Italia, a spiccata e specialissima vocazione di turismo culturale, la liberalizzazione dell’esercizio dell’attività di guida turistica è consentibile, nel contesto europeo, solo a condizione che siano salvaguardati i livelli minimi di professionalità nell’esercizio dell’attività, che sono imprescindibili per garantire adeguati standard qualitativi di valorizzazione e pubblica fruizione del nostro straordinario patrimonio culturale. D’altra parte, già negli anni Novanta la Corte di Giustizia CE ha osservato che «L’interesse generale attinente alla valorizzazione del patrimonio storico e alla migliore divulgazione possibile delle conoscenze sul patrimonio artistico e culturale di un paese può costituire un ‘esigenza imperativa che giustifica una restrizione della libera prestazione dei servizi, anche se ciò non può spingersi al punto da subordinare l’esercizio dell’attività delle guide turistiche che viaggiano con un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro al possesso di una autorizzazione che presuppone l’acquisizione di una determinata qualificazione professionale comprovata dal superamento di un esame. In tal caso lo Stato pone delle restrizioni che eccedono quanto è necessario per garantire la tutela di detto interesse, quando l’attività consiste nel guidare i turisti in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata» (Corte di giustizia Ce, sentenza 26 febbraio 1991, C-180/1991, recentemente richiamata da Corte di Cassazione, II civ., 31 luglio 2012, n. 13733). Lo stesso giudice europeo ha perciò riconosciuto, in una qualche misura, che determinati siti culturali possano giustificare l’adozione di standard più elevati per lo svolgimento dell’attività di guida turistica. Per tale ragione, come è noto, il d.P.R. 13 dicembre 1995 {Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), aveva già previsto che «/e regioni individuano, d’intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico e artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica» (articolo 2). Tuttavia, la disposizione del 1995 ha trovato diffìcile attuazione,

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perché gli elenchi di siti sono stati spesso troppo estesi (il che ha portato a nuove azioni di infrazione intrapresa dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano). Di qui la necessità di intervenire nuovamente in materia. Occorre quindi completare la norma di rinvio al decreto ministeriale, comprendendo, tra i contenuti di tale decreto, anche la suddetta disciplina del procedimento di rilascio della speciale abilitazione di che trattasi, senza la quale il sistema non potrebbe all’evidenza funzionare. Ciò si pone in linea, del resto, con quanto previsto dal diritto europeo e con quanto avviene in altri Paesi dell’Unione. In Francia, ad esempio, il Codice del turismo distingue nettamente l’ipotesi di guida turistica da quella relativa alle «Visites dans les musées et monuments historiques», imponendo requisiti ulteriori per abilitare soggetti allo svolgimento di tale attività (Code du Tourisme, Artt. L221-1 ss. e R221-1 ss.). Sotto il profilo delle competenze legislative, la Corte costituzionale ha chiarito che in materia di professioni «compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio» e «tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche» (Corte cosi, n. 271 del 2009; anche Corte cost. nn. 132 del 2010 e n. 222 del 2008). Da un punto di vista pratico inoltre, il grave stato di incertezza in cui versano gli operatori impone di intervenire al più presto con il decreto ministeriale, in merito a tutti i necessari aspetti di disciplina sopra indicati. Per le suesposte considerazioni si ritiene pertanto necessaria e urgente la presentazione della presente proposta.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO III

MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE

DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO

Art. 13 (Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma, agendo in chiave di semplificazione, reca urgenti disposizioni destinate a rendere più agile, efficace e moderna l’azione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 1 interviene per assicurare la conclusione dei procedimenti di tutela, in circostanze di particolare rilevanza, qualora si abbiano contrasti tra diverse amministrazioni e/o i diversi uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo coinvolti in un procedimento di rilascio di pareri, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle soprintendenze.

Il comma 2 prevede una modifica necessaria ed urgente al Codice dei beni culturali e del paesaggio diretta ad allineare il momento iniziale dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica e dell’eventuale titolo edilizio necessario a realizzare l’intervento.

Si ammette, in secondo luogo, un’opportuna chiarificazione, circa la doverosità della conclusione del procedimento da parte dell’autorità preposta alla gestione del vincolo (regione

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o comune subdelegato), pur quando il soprintendente abbia omesso di rendere il suo parere nel termine di legge (45 giorni dalla ricezione completa degli atti), ciò al fine di riaffermare l’orientamento già da anni seguito dal Ministero (la così detta “prescindibilità” del parere soprintendentizio), riversato peraltro nel regolamento vigente sugli interventi di lieve entità (decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010). Si segnala, peraltro, che tale orientamento è stato in parte contraddetto da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4914 del 2013, che avrebbe affermato (secondo talune interpretazioni restrittive) la indefettibilità comunque e in ogni caso del parere del soprintendente. Ne sono derivati ulteriori rallentamenti nella conclusione dei procedimenti, che appare necessario e urgente superare con la proposta normativa in esame.

Le disposizioni del comma 3 apportano modifiche necessarie ed urgenti ad alcune norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, allo scopo di introdurre specifiche ipotesi di liberalizzazione in materia di licensing dei beni culturali. La disciplina attualmente vigente (artt. 106-109 del Codice) prevede, infatti, che qualunque riproduzione dell’immagine di un bene culturale appartenente ad un soggetto pubblico, con qualunque mezzo, in qualunque contesto e per qualunque fine effettuata, debba sempre essere autorizzata. Fermo restando l’indefettibile obbligo di munirsi di autorizzazione, l’articolo 108, comma 3, del Codice prevede alcune limitate ipotesi in cui non è dovuto il canone per la riproduzione. Si tratta di un impianto normativo non più attuale, in particolare, con riguardo alle esigenze derivanti dalla circolazione dei contenuti sulla rete internet. Per altro verso, l’imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma) e, dall’altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero. La eccessiva rigidità e diffìcile applicabilità di tale normativa ha dato luogo di recente a dubbi e difficoltà applicative notevoli, che la proposta normativa mira a sciogliere.

In particolare, a tali fini la disposizione proposta prevede:

– alla lettera a), la modifica dell’articolo 108, comma 3 del Codice, che ha lo scopo di consentire la gratuità delle riproduzioni di beni culturali effettuate per finalità di valorizzazione, non solo quando a compierle siano (come attualmente previsto) soggetti pubblici, ma anche nel caso in cui siano effettuate da soggetti privati, purché non ricorrano finalità di lucro, neanche indiretto. Tale previsione è destinata, per altro verso, a trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti pubblici, che prima erano sempre esonerati dal canone, anche quando agivano per fine di lucro. Invero, la riproduzione di beni culturali, specie mediante la realizzazione di documentari, film, e altri prodotti audiovisivi, avviene talora anche da parte di soggetti pubblici e organismi di diritto pubblico, i quali, in alcune ipotesi, agiscono per finalità lucrative. Scopo della nuova disposizione è, pertanto, quello di operare non già una riduzione degli introiti pubblici derivanti dalla riproduzione di beni culturali, bensì di operare una diversa distinzione tra soggetti onerati e non onerati dal canone, fondata non già sulla loro natura pubblica o privata, ma sui fini – lucrativi o non lucrativi -cui è diretta l’attività svolta. Ciò consente anche di adeguare l’ordinamento ai principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici imposti dall’ordinamento comunitario, evitando di avvantaggiare indebitamente i soggetti pubblici, esonerandoli dal canone, quando agiscano per fini di lucro al pari dei privati.

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– alla lettera b), il nuovo comma 3 -bis del medesimo articolo 108, che introduce la completa liberalizzazione – con esonero anche dall’obbligo di autorizzazione – di una serie di attività, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi) nonché la divulgazione dell’immagine del bene, legittimamente detenuta, in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotta dal destinatario della attività divulgativa se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.

Con quest’ultima previsione si consente la libera pubblicazione, ad esempio, su blog o social networks, di fotografìe che riproducano beni culturali, tutte le volte in cui ciò avvenga senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Già oggi tale pubblicazione dovrebbe essere assentita dall’amministrazione senza corrispettivo, poiché sostanzialmente riconducibile alle formule dell’uso personale o dei motivi di studio, di cui al vigente articolo 108, comma 3, di cui la nuova disposizione si limita sostanzialmente a chiarire la portata, offrendo un’interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo vigente. L’immagine divulgata, in quanto a bassa risoluzione, potrà difficilmente essere usata da terzi per fini di lucro. In ogni caso, peraltro, i terzi eventualmente interessati all’uso dell’immagine stessa per fini di lucro non sono in alcun modo esonerati dal pagamento del canone. Essi, quindi, ove intendessero sfruttare commercialmente l’immagine reperita in rete dovrebbero chiedere la concessione e versare il corrispettivo dovuto, non dissimilmente da quanto già oggi avviene nel caso in cui un imprenditore intenda avvalersi per fini di lucro dell’immagine di un bene culturale pubblicata – ad esempio – su una guida turistica o su un catalogo d’arte.

Relativamente ai poteri di controllo del Ministero, sotto un primo profilo, tali controlli sono riconducibili al generale potere-dovere del Ministero stesso di verificare la compatibilità degli usi del bene culturale con le esigenze di tutela (articolo 20, comma 1, e articolo 106, comma 2-bis, del Codice). In tale prospettiva, le verifiche mireranno anzitutto ad accertare che effettivamente la riproduzione avvenga con modalità non pregiudizievoli per la conservazione o il decoro del bene culturale. Per altro verso, ove il bene riprodotto sia in consegna al Ministero, i controlli saranno diretti, altresì, a riscontrare che la riproduzione sia finalizzata effettivamente ad uno degli scopi previsti dalla norma e che non avvenga, invece, per finalità lucrative. Sotto questo diverso profilo, il potere di controllo ex post del Ministero sostituisce quindi, come detto, il potere di rilasciare le concessioni ex ante, previsto dagli artt. 106 ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 4 introduce la disciplina dell’uso pubblicitario di beni paesaggistici, dando la facoltà alle Regioni di individuare, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una lista di beni paesaggistici per i quali è necessario pagare un canone per la riproduzione, come già avviene per i beni culturali.

Il comma 5 prevede infine disposizioni necessarie per rendere più semplice l’accesso ai documenti per la consultazione presso gli archivi, in primo luogo disponendo l’ammissione alla consultazione di tutti i documenti (anche non riservati) versati anticipatamente agli Archivi di Stato rispetto al termine dei 40 anni dalla conclusione delle pratiche, e, in secondo

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luogo, prevedendo la riduzione a 30 anni del termine di 40 anni previsto attualmente per il versamento della documentazione statale agli Archivi di Stato, termine ormai non allineato a buona parte della normativa di altri paesi europei e poco funzionale alle esigenze di conservazione della documentazione digitale. Tale disposizione appare peraltro coerente anche con la recente direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la de-segretazione di alcuni atti e che consente il versamento anticipato di carte classificate in possesso di tutte le amministrazioni dello Stato, superando l’ostacolo posto dal limite minimo dei 40 anni previsti dalla legge.

RELAZIONE TECNICA

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14

(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici

alfine di favorire l’imprenditorialità turistica)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’intervento previsto dal comma 1, necessario ed urgente, mira a ripristinare la piena operatività dei principi di semplificazione degli oneri burocratici per le attività ricettive, a tutela della concorrenza delle relative imprese e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) ed m), in adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006). La norma si impone, in via di urgenza, anche al fine di porre rimedio ad un effetto paradossale. Si tratta infatti di ripristinare il principio e gli effetti di cui all’originario art. 83 del d.lgs. n. 59 del 2010, attuativo della direttiva servizi, che, per effetto dell’annullamento da parte della Consulta della norma del ed. codice del turismo (art. 21 del d.lgs. n. 79 del 2011), che aveva (art. 3) abrogato l’art. 83 predetto (in quanto riprodotto nell’art. 21 predetto), non risulta più vigente nell’ordinamento. Si tratta quindi di ripristinare tale previsione di principio, sia per gli obblighi comunitari connessi, sia per l’effettiva rilevanza dei principi di semplificazione ivi contenuti. Come già vigente dal 2010, prima dell’effetto paradossale di annullamento predetto, si estendono gli effetti e l’operatività della disciplina della direttiva servizi anche in ordine ai procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori per l’apertura e l’esercizio delle attività turistico ricettive. La semplificazione si svolge attraverso il riferimento alla SCIA di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. Il comma 1 comprende inoltre un necessario intervento di semplificazione, derivante dall’applicazione degli istituti utilizzabili, per l’autorizzazione all’apertura di un’agenzia di viaggio e turismo che si traduce nella mera verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti prescritti dalle singole normative regionali. Analoga normativa era stata cassata per eccesso di delega, cosicché, così facendo, si pone rimedio a quanto approvato nel 2011 con uno strumento scorretto.

L’intervento statale di semplificazione amministrativa si rende necessario e urgente, altresì, alla luce di precedenti segnalazioni con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha evidenziato proprio le possibili distorsioni della concorrenza che venivano determinate dalla disciplina recata dalla frammentata legislazione regionale in materia di autorizzazione delle agenzie di viaggi e turismo.

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Il comma 2 si ripropone la finalità di favorire la nascita di nuove iniziative turistiche, ivi incluse la realizzazione di circuiti di accoglienza e di sistemi di ospitalità diffusa, incentivando il recupero di immobili di appartenenza pubblica a potenziale vocazione turistica e non utilizzati a scopi istituzionali, quali, ad esempio, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni, le caserme e i fari. Si prevede, dunque, il possibile ricorso a forme di concessione e gestione di tali beni, previo recupero, anche mediante ricorso all’istituto della finanza di progetto, in favore di imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni. In questo modo si intende altresì favorire opportunità di impiego qualificate destinate ai giovani, nei settori dell’accoglienza e della promozione turistica.

RELAZIONE TECNICA

La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo e per il rilancio dei musei)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma reca misure urgenti per il riordino e la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 1, lettera a) contiene una misura necessaria ed urgente, destinata a consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di attuare gli interventi di riordino diretti a realizzare ulteriori riduzioni della spesa previsti dall’articolo 16 del decreto-legge n. 66 del 2014 e di articolare in modo più flessibile gli uffici dirigenziali di I fascia tra livello centrale e periferico. Tale Ministero è l’unico ad avere una specifica disposizione di legge che vincola in modo non flessibile il numero degli uffici dirigenziali generali periferici. L’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, infatti, prevede che “1. Il Ministero si articola in nonpiù di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.” Anche l’articolo 7 del d.lgs. n. 368 del 1998 stabilisce che le direzioni regionali, uffici dirigenziali generali, sono 17. H d.P.C.M. 23 gennaio 2013, che ha rideterminato le dotazioni organiche dei ministeri in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, ha previsto per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il numero massimo di 23 dirigenti di I fascia (cui va aggiunto uno derivante dalla accorpata Direzione generale per il turismo), senza fare alcun riferimento alle strutture centrali e/o a quelle periferiche. Il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel distribuire i 24 posti da dirigente di I fascia, dovrebbe perciò tener conto dei 17 uffici periferici indicati dalla legge. I numeri indicati dalle attuali disposizioni di legge risultano però non più attuali e, soprattutto, sono ormai sproporzionati nel rapporto tra strutture centrali e strutture periferiche. Questo problema non si è verificato per gli altri Ministeri, per i quali la legge già prevedeva formule flessibili (“non più di..”). La proposta qui formulata, dunque, adegua il quadro legislativo dell’organizzazione del Ministero dei beni

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e delle attività culturali e del turismo a quello di tutti gli altri ministeri, così da permettere una più efficiente riorganizzazione del Ministero anche in termini di riduzione della spesa.

La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 si rende, invece, necessaria e urgente per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di disporre della necessaria duttilità ed elasticità organizzative indispensabili per adattare le proprie strutture, sia pur in via temporanea, a fare fronte adeguatamente alle sempre più frequenti situazioni di emergenza che si verificano sul territorio nazionale (calamità naturali, come definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 24 febbraio 1992, n. 225), che vedono i beni culturali tra quelli più esposti, per la loro intrinseca fragilità, al rischio di gravissimi danni per effetto di tali eventi straordinari. La misura, in particolare, si rende indispensabile per attrezzare il Ministero, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, a fronteggiare situazioni di emergenza quali quelle verificatesi a l’Aquila e in Emilia. Il disposto normativo mira ad assicurare l’unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite da calamità naturali, autorizzando il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, a riorganizzare gli uffici esistenti sul territorio, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il comma 2 mira a consentire una maggiore duttilità organizzativa al Ministero, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, richiamando, con talune semplificazioni, la già vigente disciplina che prevede il potere del Ministero di attribuire una speciale autonomia gestionale e organizzativa a propri istituti (musei, soprintendenze, complessi di beni di particolare rilevanza) che presentino esigenze speciali di unitarietà di gestione e di maggiore efficacia nell’organizzazione dei propri mezzi e delle proprie strutture. A tal fine la norma prevede che la predetta attribuzione di maggiori livelli di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa agli istituti e luoghi della cultura statali e agli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possa avvenire con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per ragioni di maggiore snellezza organizzativa e di spending review, in linea con quanto previsto dal d.l. n. 95 del 2012, si prevede inoltre che in tali strutture, in luogo del consiglio di amministrazione oggi previsto per i Poli museali, operi un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, con precisa indicazione del profilo professionale e delle specifiche competenze gestionali e amministrative. La norma introduce, inoltre, nel quadro della scelta, già prevista dall’art. 115 del codice di settore, tra forme di gestione diretta e indiretta, la preferenza, di regola, per i poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura ai quali è attribuita la suddetta speciale autonomia, della gestione in forma diretta dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico a maggiore connotazione culturale.

RELAZIONE TECNICA

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16 (Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma reca disposizioni necessarie ed urgenti per assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale da parte del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo.

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Il comma 1 mira a garantire la continuità di servizi e funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante la proroga, fino al 31 agosto 2015, di alcuni dipendenti del comparto scuola comandati presso il Ministero e in scadenza il 31 agosto 2014. Si tratta di 97 posizioni, 29 di II area e 68 di III, 82 operanti presso le strutture centrali del Ministero e 15 presso le sedi periferiche.

La proroga in questione potrà naturalmente essere disposta, tenuto conto dei posti disponibili nell’organico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo assenso dell’interessato e previo parere favorevole dei dirigenti delle strutture interessate.

Il comma 2 è volto a favorire le procedure di mobilità interna alle amministrazioni dello Stato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in particolare per sopperire a carenze di personale impiegato nel settore dei beni culturali e paesaggistici e per prevenire l’insorgere di situazioni emergenziali e garantire un’efficace azione di tutela e valorizzazione. La norma prevede dunque la possibilità di passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che presentano situazioni di soprannumerari età rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie; tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici e il passaggio avviene previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero previa conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell’amministrazione di provenienza.

RELAZIONE TECNICA

La norma comporta oneri per la finanza pubblica relativamente al personale del comparto scuola poiché le istituzioni scolastiche sono chiamate a sostituire con supplenti il personale comandato presso altre amministrazioni. La previsione degli oneri determinati dalla norma, quantificata con stime del Ministero dell’economia e delle finanze è pari a 2,3 milioni di euro.

Alla copertura si provvede…………

Art. 17 (Trasformazione di ENIT-Agenzia nazionale del turismo in AGIT (Agenzia Italia Turismo) e

liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Allo scopo di ottenere significativi risparmi della spesa pubblica e migliori risultati nel settore della promozione turistica, la presente proposta normativa prevede il riordino e la razionalizzazione dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo e alla soppressione della società di cui è azionista unico, Promuovi Italia S.p.A.

Nata a seguito della trasformazione disposta con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l’ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è subentrata all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, istituito nel 1919.

La riforma del 2005, tuttavia, ha prodotto risultati complessivamente deludenti: le risorse umane sono cresciute all’interno di una organizzazione dei servizi turistici superata dalle nuove dinamiche del mercato; l’organizzazione territoriale estera si è rivelata inutile e troppo

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onerosa; il coinvolgimento delle Regioni è stato debole ed inefficiente sia sul piano del co-marketing orizzontale (tra le Regioni/Destinazioni) che verticale (fra ENIT e Regioni/Destinazioni); è emersa l’impossibilità sia di procedere per progetti di marketing con il concorso di investimenti privati da parte di aziende che operano nei settori dei trasporti, e dell’ospitalità, sia di attrarre investimenti su aree specifiche e per la valorizzazione turistica dei territori e dei beni culturali.

In tale contesto, si è aggiunta la negativa esperienza – in termini sia di contenimento della spesa, sia di efficacia dei risultati – di Promuovi Italia S.p.A., società costituita ai sensi dell’articolo 12, comma 8-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, della quale l’ENIT-Agenzia Nazionale per il Turismo è azionista unico.

Tali criticità sono emerse in modo ancor più evidente a partire dal giugno 2013, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero per i beni e le attività culturali, ridenominato Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il Ministero vigilante, oltre a rilevare le difficoltà gestionali sopra illustrate, ha riscontrato la necessità di procedere a un riordino degli enti operanti nel settore turistico (cfr. la Relazione della Commissione per il Rilancio dei beni culturali e del turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina sulla revisione della spesa, istituita con d.m. 9 agosto 2013, pubblicata nel sito internet www.beniculturali.it). Ciò al duplice scopo di ottenere risparmi di spesa e di collegare maggiormente le politiche per il turismo a quelle per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

La norma qui proposta, dunque, intende raggiungere questo duplice obiettivo, e in particolare ridurre la spesa pubblica, attraverso la trasformazione di ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico (al pari di quanto avvenuto in altri casi, come quello dell’Agenzia del Demanio o, seppur con le peculiarità proprie degli enti associativi, quello della Società italiana autori ed editori), e la messa in liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. L’Agenzia assumerà la denominazione di AGIT – Agenzia Italia Turismo.

La scelta di optare per un ente pubblico economico deriva dalla necessità di consentire ali’ENIT di svolgere attività di impresa, mediante una organizzazione più leggera e dinamica. Il modello dell’ente pubblico economico appare, inoltre, più adatto in considerazione non solo degli scarsi risultati ottenuti mediante il modello della società pubblica in questo specifico settore, ma anche della forte rilevanza pubblica della funzione che l’Agenzia trasformata è chiamata a svolgere, come ad esempio i compiti di promozione del turismo. Inoltre, sia gli organi di governo dell’Agenzia che la sua struttura e i suoi compiti sono stati definiti con l’intento di assicurare un più ampio coinvolgimento delle Regioni. Queste, infatti, partecipano alla designazione degli organi amministrativi; in aggiunta, le amministrazioni regionali e locali, tramite convenzioni, possono avvalersi dei servizi dell’ENIT trasformato. Si prevede anche un consiglio federale rappresentativo delle Regioni, tramite le agenzie regionali per il turismo o, ove non istituite, gli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi. Si segnala, poi, che è stato ritenuto necessario, allo scopo di assicurare all’autorità vigilante un effettivo controllo sull’attività svolta dall’ente, prevedere la stipula di una apposita convenzione triennale tra Ministro vigilante ed ente vigilato, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 300 del 1999 per le agenzie governative. La necessaria unitarietà dell’azione di promozione del Paese verso l’estero determinerà il proseguirsi della fattiva

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collaborazione da parte dell’Agenzia con le strutture e rappresentanze estere del Ministero degli affari esteri.

Al fine di consentire che la trasformazione avvenga in tempi rapidi, inoltre, la disposizione qui proposta affida a un commissario straordinario il compito di provvedere entro sei mesi alla predisposizione dello statuto, nonché alla redazione di un apposito piano di riorganizzazione al fine di individuare le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all’ENIT trasformato. Per tutelare le posizioni dei lavoratori coinvolti, sono sentite le organizzazioni sindacali. Ulteriori risparmi di spesa deriveranno dalla razionalizzazione della rete estera di ENIT, che il piano di riorganizzazione dovrà prevedere.

Approvato lo Statuto, il Commissario è sostituito dagli organi dell’Agenzia. Si dispone infine l’abrogazione dell’articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con il quale era stata attuata la riforma dell’ENIT. Anche a seguito di tale abrogazione dovrà necessariamente prevedersi la liquidazione della Promuovi Italia S.p.A., che trovava il proprio fondamento normativo in detta disposizione.

Quanto all’attribuzione all’Agenzia di compiti di natura imprenditoriale, si segnala che la trasformazione avviene fermo restando l’inquadramento del nuovo ente nell’ambito dell’amministrazione centrale dello Stato. La disciplina della nuova Agenzia, infatti, ricalca quella delle agenzie governative ai sensi del decreto legislativo 300/99. In particolare la disposizione riguardante la convenzione tra ministero vigilante e Agenzia riproduce i contenuti dell’art. 9 del decreto legislativo 300/99.

RELAZIONE TECNICA

Dall’attuazione delle disposizioni proposte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La disposizione proposta, inoltre, consente significativi risparmi di spesa con riferimento alla riorganizzazione e la soppressione delle sedi estere di ENIT nonché dovuti alla liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.

In particolare, le sedi estere di ENIT costano circa 9 milioni di euro (da dati bilancio 2013: 9.139.330,81 € totale della spesa di funzionamento delle delegazioni estere; previsione 2014: 8.296.579,10 €). Di questi, 5 milioni di euro sono per il personale locale presso le sedi estere. Inoltre, l’azzeramento dei costi diretti di Promuovi Italia S.p.a. porterebbe un risparmio tra i 7 e i 10 milioni di euro (da dati bilancio 2013: totale costi diretti 11.216.000 € meno 3.838.000 € per personale a tempo indeterminato; previsione 2014: totale costi diretti 13.277.000 € meno 2.530.000 € per personale a tempo indeterminato). Tutto però al netto dei costi di liquidazione.

La norma, dunque, assicurerebbe un risparmio di spesa di almeno 10 milioni di euro. In aggiunta, poiché ENIT diventerà un’impresa pubblica, a fronte dei servizi da essa prestati dietro corrispettivo potrà esservi una progressiva riduzione del contributo statale (pari oggi a circa 18 milioni di euro).

Per quanto attiene alle possibili entrate derivante dall’attività di impresa che la nuova AGIT sarà chiamata a svolgere, è verosimile che in tempi brevi (massimo 3 anni) i servizi offerti

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possano raggiungere un volume di circa 15 milioni di euro, pari al 35 per cento circa dell’attuale bilancio dell’ente (circa 40 milioni di euro).

TITOLO IV NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 18 (Copertura finanziaria)

Il pacchetto trova parziale copertura

a) negli introiti – calcolati in circa 60 milioni di euro l’anno – derivanti dall’istituzione: di un’ imposta sostitutiva del 20% da calcolare sulle provvigioni percepite annualmente dalle piattaforme di prenotazione on-line di edifici e appartamenti adibiti a civile abitazione (es: Airbnb) che hanno residenza in altri Stati;

 

Media presenze giornaliere 12.000
Giorni 360
Contributo a Pernottamento €2
Introito Stato (tassa soggiorno) 8.640.000
Media presenze giornaliere 12.000
Giorni 360
Media Carrello Acquisto €60
Volume di Affari € 259.200.000
Cedola re Secca Forfettaria 20%
Introito Stato (cedolare forfait) 51.840.000

b) nelle maggiori risorse emergenti dall’attuazione della sostituzione dell’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, in questi termini: “77 rimborso è effettuato dalla Amministrazione dello Stato italiano, che affida entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il servizio in concessione a un operatore di servizi di pagamento, alle condizioni stabilite nella fattura emessa.” (ed. tax refound)

Si veda la tabella sottostante:

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Spesa Turistica Extra-Ue € 6.000.000.000
Quota Turisti che accede al Tax Refound 60%
Spesa soggetta a rimborso 3.600.000.000
Royalties Concessione 3%

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insopportabile

Ne ho le scatole piene, ma con eleganza.

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  1. […] suonano di beffa perché il sempre ottimo Insopportabile pubblica la bozza del decreto, dove possiamo […]

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